IL COMITATO
                     INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283  e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
disposizioni;
  Visto  l'art.  33  del  decreto-legge  26  ottobre  1970,  n.  745,
convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
  Viste  le  delibere  del  C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio
1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;
  Visto  l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito
in legge 11 luglio 1977, n. 395;
  Vista la delibera C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;
  Visto  l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;
  Visto l'art. 32 della legge 17 dicembre 1983, n. 730;
  Vista la delibera C.I.P.E. 22 novembre 1984;
  Visto  il  provvedimento  C.I.P.  n.  38/1984  con il quale vengono
dettate le  necessarie  prescrizioni  per  l'applicazione  del  nuovo
metodo di calcolo dei prezzi delle specialita' medicinali;
  Visto il provvedimento C.I.P. n. 53/1984;
  Visto  l'esito  dell'esame  delle  istanze presentate dalle aziende
interessate avverso il provvedimento sopra richiamato;
  Ritenuto  necessario  procedere  all'aggiornamento  dei prezzi, nel
quadro delle compatibilita'  generali  determinate  dalla  situazione
economica del Paese;
  Ritenuto  altresi'  necessario  che il predetto aggiornamento debba
essere concentrato sui prodotti a prezzo piu' limitato e di norma  di
piu' vecchia immissione in commercio;
  Vista  la  relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici
del C.I.P.;
  Sentita   la  Commissione  centrale  prezzi  (art.  2  del  decreto
legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 5  marzo
1987;
                              Delibera:
   A)  Di  procedere  all'aggiornamento  dei prezzi delle specialita'
medicinali elencate nell'allegato A nella misura media  globale  pari
al  7%  mediante  l'applicazione  graduale  del nuovo metodo prevista
dalla  delibera  C.I.P.E.  dell'11  ottobre  1984  e  le  conseguenti
modifiche  delle  funzioni  di  calcolo  dei  vari elementi di costo,
nonche' l'aggiornamento dei rispettivi parametri.
   B)  A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  i  prezzi  di
vendita   al   pubblico   delle   specialita'  medicinali  risultanti
dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio  1934,
n.  1265,  sono  sostituiti  per  le  specialita' medicinali comprese
nell'allegato A, con quelli indicati nell'allegato stesso di ciascuna
specialita'.  Tali  prezzi  fissi  ed  unici  su  tutto il territorio
nazionale sono comprensivi di IVA.
   C)  Considerati  i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed
il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali,
i  grossisti  ed  i  farmacisti  e  ritenuta  l'esigenza  assoluta di
assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di  continuita',
evitando   cosi'   ogni  possibile  pregiudizio  della  salute  della
popolazione,  i  produttori,  i  grossisti  e  i  farmacisti   stessi
aggiornano   il  prezzo  delle  confezioni  mediante  la  sovrastampa
indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante
il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento
e la seguente indicazione "C.I.P. n.  12/1987"  da  sovrapporre  alla
fustella   o   etichetta   originale  che  consenta  di  identificare
chiaramente questi  ultimi  con  particolare  riguardo  al  nome  del
prodotto.
  Il  bollino  in  questione,  una volta applicato, dovra' non essere
asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.
    D)  I  margini  di  distribuzione  da  applicare sui prezzi delle
specialita' medicinali di cui all'allegato A  sono  confermati  nelle
seguenti misure:
   grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
   farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.
    Roma, addi' 26 marzo 1987
                                     Il Ministro-Presidente delegato
                                                ZANONE