IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Visto il regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986;
  Vista  la  legge  19  luglio  1988, n. 278, recante norme sul fermo
temporaneo obbligatorio e sul ritiro definitivo delle navi da  pesca,
che   prevede,  all'art.  4,  l'emanazione  di  norme  di  attuazione
fissandone principi e limiti;
  Visto  il decreto 21 luglio 1988, n. 306, recante le suddette norme
di attuazione sul fermo temporaneo e sul ritiro definitivo delle navi
da pesca;
  Visto  il  decreto  4  maggio 1989, concernente l'articolazione del
fermo temporaneo delle navi da pesca per l'anno 1989;
  Considerata   la   necessita'   di   anticipare   -   in  relazione
all'eccezionale fenomeno di sviluppo di mucillagine  e  di  fioritura
algale  nel  mare  Adriatico ed ai connessi effetti sull'attivita' di
pesca - il periodo di fermo temporaneo obbligatorio per tutte le navi
adibite  alla  pesca  a  strascico  e  con  la  volante  iscritte nei
compartimenti marittimi di Trieste,  Monfalcone,  Venezia,  Chioggia,
Ravenna, Rimini, Ancona, San Benedetto del Tronto e Pescara;
  Sentiti  il comitato per il coordinamento della ricerca scientifica
e tecnologica applicata alla pesca marittima ed il comitato nazionale
di gestione delle risorse biologiche marine;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  fermo temporaneo obbligatorio, previsto dall'art. 1 del decreto
4 maggio 1989 in premessa citato, per  tutte  le  navi  adibite  alla
pesca  a  strascico  e  con  la volante iscritte nei compartimenti di
Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Ravenna, Rimini, Ancona,  San
Benedetto  del  Tronto  e  Pescara,  e'  anticipato al periodo dal 1›
agosto al 15 settembre 1989.
  Nello  stesso  periodo  e'  comunque  vietato  per  tutte  le  navi
l'esercizio della pesca a strascico e  con  la  volante  nelle  acque
prospicienti i predetti compartimenti marittimi.