IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del debito pubblico cura
normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli  nominativi
rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in
base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare  gli  importi
di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni,
al fine di conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica
14   febbraio   1963,   n.   1343,   e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Ritenuto  di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da
destinare  a  sottoscrizioni  in   contanti;   detta   emissione   e'
incrementabile   per   le  suddette  operazioni  di  reimpiego  o  di
investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione
generale del debito pubblico;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione  di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di
scadenza 1› agosto 1993 per un importo di  lire  3.000  miliardi,  da
assegnare  con  il  sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di
cui ai successivi articoli.
  L'importo  di  lire  3.000  miliardi  e'  incrementabile di lire 10
miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego  di
titoli   nominativi   rimborsabili  o  di  investimenti  di  capitali
menzionate  nelle  premesse,  da  effettuare  per  il  tramite  della
Direzione generale del debito pubblico.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due
semestralita' posticipate al 1› febbraio ed al 1› agosto di ogni anno
di durata dei titoli.