Art. 11. L'assegnazione dei buoni verra' effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota. Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti. Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.