Art. 11.
  L'assegnazione  dei  buoni verra' effettuata al prezzo meno elevato
tra quelli offerti dai concorrenti rimasti  aggiudicatari,  anche  se
pro-quota.
  Nel  caso  di  offerte  al  prezzo marginale che non possano essere
totalmente  accolte  si  procede  all'assegnazione  pro-quota  con  i
necessari arrotondamenti.
  Qualora  fra  le  offerte  entrate  nel riparto ve ne sia una della
Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione  ed
i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori
partecipanti   al   riparto,   sino   al   loro   eventuale    totale
soddisfacimento;   ove   rimanga   una  quota  residua  questa  viene
attribuita alla Banca d'Italia.