Art. 13. Il 1 agosto 1989 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione. La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascera', per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato.