Art. 15. Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare. Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1 agosto 1993; esse avranno inizio il 1 agosto 1989 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione. La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascera' quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirera', per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo, nonche' l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato. Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.