Art. 17. La contabilita' relativa all'operazione di cui al presente decreto sara' resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 25 luglio 1989 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 luglio 1989 Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 298