Art. 17.
  La  contabilita' relativa all'operazione di cui al presente decreto
sara' resa in  base  alle  istruzioni  da  emanare  dalle  competenti
direzioni generali del Ministero del tesoro.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 25 luglio 1989
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 luglio 1989
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 298