Art. 2.
  I  buoni  del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono
costituiti  da  titoli  al  portatore  nei  tagli  da  L.  1.000.000,
5.000.000,   10.000.000,   50.000.000,   100.000.000,  500.000.000  e
1.000.000.000 di capitale nominale.
  La  richiesta  di  titoli  del  taglio  da  L. 1.000.000 e' ammessa
limitatamente  alla  frazione  di  capitale  nominale   inferiore   a
5.000.000.
  I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con
successivo decreto.
  Sui  nuovi  buoni  al  portatore  e' ammessa la riunione a semplice
richiesta dell'esibitore; e' parimenti ammessa la divisione in titoli
di  taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati
per il tramutamento al nome.
  Analogamente,  i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi
diritto, essere divisi in altri titoli nominativi  e,  se  non  siano
gravati  da  vincoli  differenti, potranno essere riuniti al nome del
medesimo ente.
  I  segni  caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati
nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 1986.