Art. 2. I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale. La richiesta di titoli del taglio da L. 1.000.000 e' ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5.000.000. I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto. Sui nuovi buoni al portatore e' ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; e' parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome. Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome del medesimo ente. I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 1986.