Art. 3.
  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni
fiscali in materia  di  debito  pubblico,  ai  buoni  emessi  con  il
presente   decreto   si   applicano   le  disposizioni  previste  dal
decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito  nella  legge  17
novembre 1986, n. 759.