Art. 5. Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonche' le societa' finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.