Art. 5.
  Possono  partecipare  all'asta  la  Banca  d'Italia,  le aziende di
credito e loro istituti centrali di  categoria  nonche'  le  societa'
finanziarie   iscritte   all'albo  di  cui  all'art.  2  del  decreto
ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  77
del  1›  aprile  1988.  Detti  operatori partecipano in proprio e per
conto di terzi.