Art. 6.
  L'esecuzione  delle  operazioni  relative al collocamento dei buoni
del Tesoro poliennali di cui al presente  decreto  e'  affidata  alla
Banca d'Italia.
  I  rapporti  tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  Banca d'Italia
conseguenti alle operazioni in parola saranno  regolati  dalle  norme
contenute in apposita convenzione da stipulare.
  A  rimborso  delle  spese  sostenute e a compenso del servizio reso
sara' riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione  dell'uno  per
cento,   sull'intero  ammontare  nominale  dei  titoli  al  portatore
effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1.
  Tale  provvigione  verra'  attribuita,  in  tutto  o in parte, agli
incaricati del collocamento partecipanti all'asta in  relazione  agli
impegni  assunti  con  la  Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non
applicare alcun onere  di  intermediazione  sulle  sottoscrizioni  di
terzi  e  di  provvedere alla consegna dei titoli agli aventi diritto
senza richiedere alcun compenso.
  L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle sezioni di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare".