Art. 6. L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia. I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare. A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara' riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione dell'uno per cento, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1. Tale provvigione verra' attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere alla consegna dei titoli agli aventi diritto senza richiedere alcun compenso. L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i "pagamenti da regolare".