Art. 7.
  Il prezzo base di collocamento dei buoni di cui al presente decreto
e' stabilito in L. 97,20 per ogni cento lire di capitale  nominale  e
le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 5 centesimi di lira o
ad un multiplo di tale cifra. Le  maggiorazioni  contenenti  frazioni
diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso.