Art. 8.
  Le  offerte  degli  operatori, fino ad un massimo di cinque, devono
essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia  e
devono  contenere  l'indicazione  dell'importo  dei  buoni  che  essi
intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.
  Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni.
  Sul  modulo  di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le
filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le
quali  l'operatore  intende effettuare il versamento del controvalore
dei titoli assegnati.