Art. 8. Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto. Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni. Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.