AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui' pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1988, n.  303,
27 settembre 1988, n. 417, 28 novembre 1988, n. 512, 27 gennaio 1989,
n. 21, e 30 marzo 1989, n. 114". I DD.LL. n. 303/1988,  n.  417/1988,
n.  512/1988,  n.  21/1989  e  n.  114/1989,  di contenuto pressoche'
analogo, non sono  stati  convertiti  in  legge  per  decorrenza  dei
termini  costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.   229
del  29  settembre  1988,  n.  280 del 29 novembre 1988, n. 23 del 28
gennaio 1989, n. 74 del 30 marzo 1989 e n. 124 del 30 maggio 1989).
   Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))
                               Art. 1.
  L'aliquota  dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura
del  18  per  cento  e'  elevata  al  19  per  cento.  Agli   effetti
dell'articolo  27,  quarto  comma,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633  (a),  la  quota   imponibile
corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il
corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95  per
cento  o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e
moltiplicando il  quoziente  per  100.  L'aliquota  dell'imposta  sul
valore  aggiunto da applicare alle cessioni e alle importazioni degli
organismi utili (insetti e  acari  utili)  per  la  realizzazione  di
tecniche  di lotta biologica in agricoltura, e' determinata nel 4 per
cento.
(( 1-bis. Il termine del 1› agosto 1989, previsto dal comma 2- bis ))
(( dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,         ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.   ))
(( 154 (b), e' differito al 1› gennaio 1990. Dal 1› gennaio 1989   ))
(( al 31 dicembre 1989 continuano ad applicarsi le disposizioni    ))
(( previste dall'articolo 5, commi 1- bis e 1- ter, del            ))
(( decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con         ))
(( modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46 (c).         ))
(( All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dalle       ))
(( disposizioni di cui al primo periodo del presente comma,        ))
(( valutato in lire 14 miliardi, si provvede mediante              ))
(( corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal    ))
(( decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200 (d).                       ))
  2.  Le  aliquote  di  base  dell'imposta  di  consumo  sui tabacchi
lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.  76  (e),
sono cosi' modificate:
    a) sigarette 56,28 per cento;
    b) sigari e sigaretti naturali 23,28 per cento;
    c) sigari e sigaretti altri 47,28 per cento;
    d) tabacco da fumo 55,28 per cento;
    e) tabacco da masticare 26,28 per cento;
    f) tabacco da fiuto 26,28 per cento.
  3.  Il  comma  36  dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67
(f), va interpretato nel senso che uso domestico  in  qualunque  fase
della  commercializzazione  si  ha  ogni qualvolta vi sia cessione ed
importazione  di  gas  petroliferi  liquefatti  destinati  ad  essere
commercializzati in bombole da dieci e da quindici chilogrammi.
(( 3-bis. Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni     ))
(( funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota            ))
(( dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento. Tra gli       ))
(( ausili previsti alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10    ))
(( del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con        ))
(( decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.    ))
(( 917 (g), si intendono comprese le automobili acquistate da      ))
(( cittadini con ridotte o impedite capacita' motorie, di cui alla ))
(( legge 9 aprile 1986, n. 97 (h).                                 ))
((  3-ter.    A partire dal 1› luglio 1990 e fino al 31 dicembre   ))
(( 1990 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle          ))
(( calzature e' determinata nella misura del 9 per cento.          ))
((  3-quater.    All'onere conseguente alle minori entrate         ))
(( derivanti dalla disposizione di cui al comma 3- ter, valutato   ))
(( in lire 250 miliardi, si provvede mediante corrispondente       ))
(( utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29  ))
(( maggio 1989, n. 200 (d).                                        ))
 
             (a)  Il testo dell'intero art. 27 del D.P.R. n. 633/1972
          e' riportato in appendice.
                                   Appendice
           Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:
             Il  testo  vigente  dell'intero  art.  27  del D.P.R. n.
          633/1972, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul
          valore aggiunto, e' il seguente:
             "Art.  27 ( Liquidazioni e versamenti mensili ). - Entro
          il giorno 22 di ciascun mese il contribuente deve calcolare
          in  apposita  sezione del registro di cui all'art. 23 o del
          registro di cui all'art. 24, sulla base  delle  annotazioni
          eseguite  nel  registro stesso durante il mese precedente e
          con le modalita' stabilite con decreto del  Ministro  delle
          finanze,   la   differenza   fra   l'ammontare  complessivo
          dell'imposta  relativa   alle   operazioni   imponibili   e
          l'ammontare  complessivo  dell'imposta  detraibile ai sensi
          dell'art.  19, tenendo conto anche delle variazioni di  cui
          all'art. 26.
             Entro  lo  stesso  termine  il contribuente deve versare
          l'importo della differenza a norma dell'art. 38,  annotando
          sul  registro  gli  estremi  della  relativa  attestazione.
          Qualora  l'importo   non   superi   il   limite   di   lire
          cinquantamila   il   versamento  dovra'  essere  effettuato
          insieme a quello relativo al mese successivo.
             Se  dal  calcolo  risulta  una  differenza  a favore del
          contribuente,  il  relativo   importo   e'   computato   in
          detrazione nel mese successivo.
             Per   i   commercianti   al   minuto  e  per  gli  altri
          contribuenti di cui all'art.  22  l'importo  da  versare  a
          norma  del secondo comma, o da riportare al mese successivo
          a norma del terzo, e' determinato sulla base dell'ammontare
          complessivo  dell'imposta  relativa  ai corrispettivi delle
          operazioni   imponibili   registrate   nel   secondo   mese
          precedente   ai   sensi  dell'art.  24,  diminuiti  di  una
          percentuale pari al 3,85% per quelle soggette  all'aliquota
          del  4%, all'8,25% per quelle soggette all'aliquota del 9%,
          al 15,95% per quelle soggette all'aliquota del 19%,  ed  al
          27,55% per quelle soggette all'aliquota del 38%. In tutti i
          casi di importi comprensivi di imponibile e di  imposta  la
          quota  imponibile puo' essere ottenuta, in alternativa alla
          diminuzione delle  percentuali  sopra  indicate,  dividendo
          tali  importi  per  104 quando l'imposta e' del 4%, per 109
          quando l'imposta e' del 9%, per 119 quando l'imposta e' del
          19%,  per 138 quando l'imposta e' del 38%, moltiplicando il
          quoziente  per  cento  ed  arrotondando  il  prodotto,  per
          difetto o per eccesso, all'unita' piu' prossima.
             Le  detrazioni  non  computate per il mese di competenza
          non possono essere computate  per  i  mesi  successivi,  ma
          soltanto in sede di dichiarazione annuale".
             (b)  Il  testo  dell'art.  38, comma 2- bis, del D.L. n.
          69/1989 (Disposizioni urgenti in  materia  di  imposta  sul
          reddito delle persone fisiche e versamenti di acconto delle
          imposte sui redditi, determinazione forfetaria del  reddito
          e  dell'IVA,  nuovi  termini  per  la  presentazione  delle
          dichiarazioni  da  parte  di   determinate   categorie   di
          contribuenti,  sanatoria  di  irregolarita'  formali  e  di
          minori   infrazioni,   ampliamento   degli   imponibili   e
          contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote
          IVA  e  di  tasse  sulle  concessioni  governative)  e'  il
          seguente:
             "2-    bis.    Le  disposizioni  dell'art.  34  relative
          all'imposta   sul   valore    aggiunto    concernenti    le
          assegnazioni,  anche  in  godimento, di case di abitazione,
          fatte ai soci da cooperative, si applicano a decorrere  dal
          1› agosto 1989".
             (c)  Il  testo dei commi 1- bis e 1- ter dell'art. 5 del
          D.L. n.  791/1985  (Provvedimenti  urgenti  in  materia  di
          opere  e  servizi pubblici, nonche' in materia di calamita'
          naturali) e' il seguente:
             "1-   bis.   Al  punto  27  della  tabella  A, parte II,
          allegata  al  D.P.R.   26  ottobre  1972,  n.   633,   come
          modificato  dall'art.  1 del D.M. 28 febbraio 1985, dopo la
          parola: "modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonche'
          beni  e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero
          del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti
          sismici  del  29  aprile  e  7  e  11  maggio  1984 e dalla
          deflagrazione  provocata  dall'incendio  dei  serbatoi   di
          carburante  dello  stabilimento Agip-petroli di Napoli". Al
          punto 40 della medesima tabella, parte II, dopo la  parola:
          "modificazioni"  sono  aggiunte  le  seguenti: "nonche' del
          D.L. 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni,
          nella   legge   24   luglio  1984,  n.  363,  e  successive
          integrazioni e modificazioni".
             "1-  ter.  Le disposizioni di cui al precedente comma si
          applicano a decorrere dalla data degli  eventi  di  cui  al
          medesimo comma".
             La  tabella  A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972
          riguarda i beni e servizi soggetti all'aliquota del  4  per
          cento;  si riporta il testo vigente dei punti 27 e 40 della
          citata tabella:
              "27)  beni  destinati  alla  ricostruzione  pubblica  e
          privata finalizzata a realizzare gli obiettivi della  legge
          4  novembre  1963,  n. 1457, e successive modificazioni, ((
          nonche' beni e servizi destinati alla ricostruzione  ed  al
          recupero  del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai
          movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984, dalla
          deflagrazione   provocata  dall'incendio  dei  serbatoi  di
          carburante dello stabilimento Agip-petroli di Napoli e  dai
          fenomeni franosi del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme di cui
          al decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 21 novembre 1985, n. 662 e del
          26 luglio 1986 nel comune di Senise; ))
             28)-39) (  omissis  );
              40)  prestazioni  di servizi dipendenti da contratti di
          appalto relativi  alla  ricostruzione  pubblica  e  privata
          finalizzati  a  realizzare  gli  obiettivi  della  legge  4
          novembre 1963, n.  1457,  e  successive  modificazioni,  ((
          nonche'   del   decreto-legge   26  maggio  1984,  n.  159,
          convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio  1984,
          n. 363, e successive integrazioni e modificazioni". ))
             (d)  Il  D.L.  n. 200/1989, recante disposizioni per gli
          accertamenti  dei  redditi  dei   fabbricati   e   per   la
          presentazione  di dichiarazioni sostitutive, nonche' per la
          determinazione  dei  redditi  dei  terreni  interessati  da
          variazioni  di  coltura  non  allibrate  in catasto, non e'
          stato  convertito  in  legge  per  decorrenza  dei  termini
          costituzionali  (il relativo comunicato e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177  del  31
          luglio  1989).  Il predetto decreto e' stato sostituito dal
          D.L. 28 luglio 1989,  n.  266  (pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 176 del 29 luglio 1989).
             (e)  Il testo vigente dell'art. 5 della legge n. 76/1985
          (Sistema di imposizione  fiscale  sui  tabacchi  lavorati),
          come modificato dal presente provvedimento, e' il seguente:
             "Art.  5.  -  Ai  fini dell'applicazione dell'imposta di
          consumo, per i differenti gruppi di tabacchi lavorati  sono
          stabilite  le seguenti aliquote di base, in percentuale del
          prezzo di vendita al pubblico:
               a) sigarette  . . . . . . . . . . . . . . .   56,28%
               b) sigari e sigaretti naturali  . . . . . .   23,28%
               c) sigari e sigaretti altri   . . . . . . .   47,28%
               d) tabacco da fumo  . . . . . . . . . . . .   55,28%
               e) tabacco da masticare   . . . . . . . . .   26,28%
               f) tabacco da fiuto   . . . . . . . . . . .   26,28%".
              (f)  Il  testo  dell'art.  8,  comma 36, della legge n.
          67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il  seguente:  "36.  Le
          cessioni  e  importazioni  di  gas  petroliferi  liquefatti
          contenuti  in  bombole  da  10  e   15   chilogrammi   sono
          considerate  per  uso  domestico  in  qualunque  fase della
          commercializzazione. Non si da' luogo a  rimborsi,  ne'  e'
          consentita la variazione di cui all'art. 26 del decreto del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni".
              (g)  Il testo dell'art. 10 (oneri deducibili), comma 1,
          lettera e) (come modificata dall'art.  9,  comma  4,  della
          legge  9  gennaio  1989,  n.   13),  del  testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R.  n. 917/1986,  e'
          il seguente:
             "1.  Dal  reddito  complessivo  si deducono, se non sono
          deducibili nella determinazione  dei  singoli  redditi  che
          concorrono   a  formarlo  e  purche'  risultino  da  idonea
          documentazione allegata alla dichiarazione dei  redditi,  i
          seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
               a )- d ) (  omissis  );
               e)    le    spese    chirurgiche,    per   prestazioni
          specialistiche  e  per  protesi  dentarie  e  sanitarie  in
          genere, compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la
          locomozione  ((  e  il  sollevamento  ))  di  portatori  di
          menomazioni   funzionali   permanenti,   nonche'  la  parte
          dell'ammontare complessivo  delle  spese  mediche  e  delle
          spese  di assistenza specifica necessarie nei casi di grave
          e permanente invalidita' o menomazione che eccede il 5  per
          cento  del  reddito complessivo dichiarato. La deduzione e'
          ammessa   a   condizione   che   il   contribuente,   nella
          dichiarazione  dei  redditi,  indichi  il  domicilio  o  la
          residenza del percipiente e  dichiari  che  le  spese  sono
          rimaste  effettivamente  a  proprio carico.  Si considerano
          rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate
          per  effetto  di  contributi o di premi di assicurazione da
          lui versati e non deducibili dal  suo  reddito  complessivo
          ne'  dai  redditi  che  concorrono  a  formarlo, ovvero per
          effetto di contributi o premi che pur  essendo  versati  da
          altri concorrono a formare il suo reddito".
             (h)   La   legge  n.  97/1986  reca:  "Disposizioni  per
          l'assoggettamento  all'imposta  sul  valore  aggiunto   con
          aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi".