Art. 2. 1. Fino alla data del 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 (a), salva, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni e le prestazioni previste nelle medesime disposizioni. Al relativo onere, valutato in lire 33 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le maggiori entrare derivanti dal presente decreto. 2. Il recupero delle somme dovute per tributi e per contributi il cui pagamento e' stato sospeso in forza delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile 8 settembre 1987, n. 1142/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 223 del 24 settembre 1987; 28 dicembre 1987, n. 1316/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 1987, come integrata e modificata dall'ordinanza 30 dicembre 1987, n. 1317/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 1988; 20 luglio 1988, n. 1509/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 2 agosto 1988, come modificata dall'ordinanza 30 luglio 1988, n. 1516/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 5 agosto 1988 e 30 dicembre 1988, n. 1627/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9 del 12 gennaio 1989, avverra': a) per i contributi, in quattro anni, mediante il pagamento di sedici rate trimestrali uguali scadenti l'ultimo giorno del mese di ciascun trimestre. La scadenza della prima rata e' fissata al 31 marzo 1990; b) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi dovute in base a dichiarazione per i periodi di imposta in corso nel periodo di tempo compreso fra il 18 luglio 1987 ed il 31 dicembre 1988, in quattro anni, in base ad iscrizione a ruolo di complessive venti rate uguali scadenti nei mesi di febbraio, aprile, giugno, settembre, novembre di ciascun anno. La scadenza della prima rata e' fissata al mese di febbraio 1990. 3. Il recupero delle somme di cui al comma 2 avverra' senza corresponsione di interessi, soprattasse e altri oneri. 4. Le somme il cui pagamento e' stato differito dalle ordinanze indicate nel comma 2 non costituiscono reddito imponibile. (( Ove non siano state dedotte nelle dichiarazioni )) (( dei redditi relative ai periodi di imposta per i quali e' stato )) (( disposto il differimento, le suddette somme potranno essere )) (( dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno nel )) (( quale ne sara' stato eseguito il versamento. )) 5. Le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi, nonche' le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, i cui originari termini di presentazione sono stati prorogati o differiti dalle ordinanze indicate nel comma 2, si considerano tempestive se presentate entro il 31 dicembre 1988. 6. La disposizione dell'articolo 2, comma 7- bis, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44 (b) , si intende riferita anche agli aggi sui versamenti diretti nonche' all'integrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954 (c) . (( 7. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti )) (( dall'attuazione dei commi da 2 a 6, valutato in lire 30 )) (( miliardi per l'anno 1989, in lire 35 miliardi per l'anno 1990 )) (( ed in lire 25 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante )) (( corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal )) (( decreto-legge 29 maggio 1989, n. 20 )) (d) . )) 8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(a) Il testo dell'art. 11 del D.L. n. 384/1987 e' riportato in appendice. Appendice Con riferimento alla nota (a) all'art. 2: Il testo dell'art. 11 del D.L. n. 384/1987 (Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987) e' il seguente: "Art. 11. - 1. Fino alla data del 30 settembre 1988 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento: a) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, anche destinati ad uso diverso di abitazione, nonche' le cessioni di terreni edificabili siti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1; b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorche' destinati ad uso diverso di abitazione, e di attrezzature distrutte o danneggiate, siti nei comuni indicati nella lettera a). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione in carta libera del comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dei capi degli uffici tecnici erariali competenti per territorio; c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte a favore delle aziende agricole ammesse ai contributi previsti dalle leggi statali e regionali riguardanti provvidenze in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei comuni di cui alla lettera a); d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', nonche' in relazione all'attivita' di demolizione e sgombero delle macerie. 2. Sono soggetti all'imposta di registro nella misura del 2 per cento e alle imposte fisse ipotecarie e catastali i trasferimenti dei beni di cui al comma 1. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni e prestazioni di cui al comma 1 effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente, nonche' nei confronti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni e servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazioni del comune. 4. Fino alla data del 30 settembre 1988 sono soggette all'I.V.A., con l'aliquota del 2 per cento, le importazioni di beni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati di cui al comma 3 ed alle condizioni ivi previste. 5. Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al luglio 1987 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o mortis causa, non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce e' rimasto distrutto o e' stato demolito per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche del luglio e agosto 1987 che hanno colpito il territorio dei comuni indicati nell'art. 1, comma 1. 6. In caso di distruzione o di demolizione parziale le imposte di cui al comma 5 sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile. 7. Le successioni dei deceduti a causa delle predette avversita' sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale, nonche' da ogni altra tassa o diritto. 8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi o per causa di morte. 9. Per conseguire le agevolazioni tributarie previste nel presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali. 10. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dalle tasse ipotecarie di cui all'art. 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, nonche' dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. 11. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito". (b) Si riporta il testo dei commi 7, 7- bis e 8 dell'art. 2 del D.L. n. 526/1988 recante: "Disposizioni per il differimento al 1 gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione dei tributi, nonche' per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989": "7. In nessun caso l'ammontare complessivo per ciascuna esattoria degli aggi percepiti nell'anno 1989 sui ruoli posti in riscossione nello stesso anno 1989 e sui versamenti diretti riscossi sempre nello stesso anno, nonche' dell'integrazione o dell'indennita' spettante per l'anno 1989 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, puo' eccedere l'ammontare complessivo, maggiorato del 5 per cento, degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1988 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno, nonche' dell'integrazione o dell'indennita' annuale spettante per l'anno 1988. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per il computo delle somme dovute dall'esattoria e per il loro riversamento. 7- bis. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano: a) relativamente agli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nei comuni nei quali hanno operato le sospensioni dei pagamenti delle imposte di cui all'art. 13- quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, nonche' all'art. 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211; b) relativamente agli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nei comuni della provincia di Sondrio nei quali hanno operato le sospensioni dei pagamenti delle imposte, delle tasse e dei contributi disposte con le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1066 del 20 luglio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1987, n. 1142 dell'8 settembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre 1987, n. 1316 del 28 dicembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 1987, e n. 1509 del 20 luglio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 1988. 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige". (c) Il D.P.R. n. 954/1977 reca: "Disposizioni integrative e correttive al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, concernente modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette". (d) Per il D.L. n. 200/1989 si veda la nota (d) all'art. 1.