Art. 2.
  1.  Fino alla data del 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi le
disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n.
384,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n.
470  (a),  salva,  ai  fini   dell'imposta   sul   valore   aggiunto,
l'applicazione  dell'aliquota  del  4  per cento per le cessioni e le
prestazioni previste nelle medesime disposizioni. Al relativo  onere,
valutato  in  lire  33 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le
maggiori entrare derivanti dal presente decreto.
  2.  Il  recupero delle somme dovute per tributi e per contributi il
cui pagamento e' stato sospeso in forza delle ordinanze del  Ministro
per  il  coordinamento  della  protezione civile 8 settembre 1987, n.
1142/FPC,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 223 del 24 settembre 1987; 28 dicembre 1987, n. 1316/FPC,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  304
del  31  dicembre 1987, come integrata e modificata dall'ordinanza 30
dicembre 1987, n. 1317/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  8  del  12 gennaio 1988; 20 luglio 1988, n.
1509/FPC,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana  n. 180 del 2 agosto 1988, come modificata dall'ordinanza 30
luglio 1988, n. 1516/FPC, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n. 183 del 5 agosto 1988 e 30 dicembre 1988, n.
1627/FPC,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 9 del 12 gennaio 1989, avverra':
    a)  per  i  contributi, in quattro anni, mediante il pagamento di
sedici rate trimestrali uguali scadenti l'ultimo giorno del  mese  di
ciascun  trimestre.  La  scadenza  della  prima rata e' fissata al 31
marzo 1990;
    b) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta
sul reddito delle persone  giuridiche  e  per  l'imposta  locale  sui
redditi  dovute  in  base a dichiarazione per i periodi di imposta in
corso nel periodo di tempo compreso fra il 18 luglio 1987  ed  il  31
dicembre  1988,  in  quattro  anni,  in base ad iscrizione a ruolo di
complessive venti rate uguali scadenti nei mesi di febbraio,  aprile,
giugno,  settembre, novembre di ciascun anno. La scadenza della prima
rata e' fissata al mese di febbraio 1990.
  3.  Il  recupero  delle  somme  di  cui  al  comma 2 avverra' senza
corresponsione di interessi, soprattasse e altri oneri.
  4.  Le  somme  il  cui pagamento e' stato differito dalle ordinanze
indicate nel comma 2 non costituiscono reddito imponibile. (( Ove non
siano state dedotte nelle dichiarazioni )) (( dei redditi relative ai
periodi di imposta per i quali e' stato ))
(( disposto il differimento, le suddette somme potranno essere     ))
(( dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno nel   ))
(( quale ne sara' stato eseguito il versamento.                    ))
  5.  Le  dichiarazioni  relative  all'imposta  sul  valore aggiunto,
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  all'imposta  sul
reddito  delle  persone  giuridiche,  all'imposta locale sui redditi,
nonche' le dichiarazioni dei sostituti  d'imposta,  i  cui  originari
termini  di  presentazione  sono  stati  prorogati  o differiti dalle
ordinanze  indicate  nel  comma  2,  si  considerano  tempestive   se
presentate entro il 31 dicembre 1988.
  6. La disposizione dell'articolo 2, comma 7- bis, del decreto-legge
12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla  legge
10 febbraio 1989, n. 44 (b) , si intende riferita anche agli aggi sui
versamenti diretti nonche' all'integrazione di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954 (c) .
(( 7. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti          ))
(( dall'attuazione dei commi da 2 a 6, valutato in lire 30         ))
(( miliardi per l'anno 1989, in lire 35 miliardi per l'anno 1990   ))
(( ed in lire 25 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante    ))
(( corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal    ))
(( decreto-legge 29 maggio 1989, n. 20 )) (d) .                    ))
  8.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  11  del  D.L.  n. 384/1987 e'
          riportato in appendice.
                                   Appendice
           Con riferimento alla nota (a) all'art. 2:
             Il testo dell'art. 11 del D.L. n. 384/1987 (Disposizioni
          urgenti in favore dei comuni della  Valtellina,  della  Val
          Formazza,  della  Val  Brembana, della Val Camonica e delle
          altre zone dell'Italia settentrionale  e  centrale  colpiti
          dalle  eccezionali  avversita'  atmosferiche  dei  mesi  di
          luglio e agosto 1987) e' il seguente:
             "Art. 11. - 1. Fino alla data del 30 settembre 1988 sono
          soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del
          2 per cento:
               a) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati,
          anche destinati ad uso diverso di  abitazione,  nonche'  le
          cessioni di terreni edificabili siti nei comuni individuati
          ai sensi dell'art. 1, comma 1;
               b)  le  cessioni  di beni e le prestazioni di servizi,
          anche professionali, relative  alla  ricostruzione  o  alla
          riparazione  di  fabbricati,  ancorche'  destinati  ad  uso
          diverso  di  abitazione,  e  di  attrezzature  distrutte  o
          danneggiate,  siti nei comuni indicati nella lettera a). La
          distruzione  o  il   danneggiamento   deve   risultare   da
          attestazione in carta libera del comune in cui si trovano i
          fabbricati o le attrezzature oppure dei capi  degli  uffici
          tecnici erariali competenti per territorio;
               c)  le  cessioni  di  beni e le prestazioni di servizi
          effettuate per il  ripristino  e  la  ricostituzione  delle
          scorte vive e morte a favore delle aziende agricole ammesse
          ai contributi previsti  dalle  leggi  statali  e  regionali
          riguardanti   provvidenze   in   conseguenza  degli  eventi
          calamitosi verificatisi nei comuni di cui alla lettera a);
               d)  le  cessioni  di beni e le prestazioni di servizi,
          anche professionali, comunque effettuate in relazione  alla
          riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche
          o di pubblica utilita', nonche' in relazione  all'attivita'
          di demolizione e sgombero delle macerie.
             2.  Sono  soggetti  all'imposta di registro nella misura
          del 2 per cento e alle imposte fisse ipotecarie e catastali
          i trasferimenti dei beni di cui al comma 1.
             3.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano
          alle cessioni e prestazioni di cui al  comma  1  effettuate
          nei   confronti   dei  soggetti  danneggiati  dagli  eventi
          calamitosi, risultanti tali da attestazione rilasciata  dal
          comune  competente,  nonche' nei confronti del Ministro per
          il coordinamento della protezione civile, di enti pubblici,
          di  enti  di  assistenza e beneficenza e di associazioni di
          categoria che  destinano  i  beni  e  servizi  medesimi  ai
          danneggiati.    La    destinazione    deve   risultare   da
          certificazioni del comune.
             4.  Fino  alla  data del 30 settembre 1988 sono soggette
          all'I.V.A., con l'aliquota del 2 per cento, le importazioni
          di  beni  di  cui  alle  lettere  b), c) e d)  del comma 1,
          effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati di cui al
          comma 3 ed alle condizioni ivi previste.
             5.  Le  imposte  suppletive e complementari, accertate e
          non pagate alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto   e   quelle   ancora  da  accertare,  afferenti  a
          trasferimenti del diritto di proprieta' o di altro  diritto
          reale  su  immobili, effettuati in data anteriore al luglio
          1987 a titolo gratuito o  oneroso,  per  atto  tra  vivi  o
          mortis  causa,  non sono dovute se il bene cui l'imposta si
          riferisce e' rimasto distrutto  o  e'  stato  demolito  per
          effetto   delle  eccezionali  avversita'  atmosferiche  del
          luglio e agosto 1987 che hanno colpito  il  territorio  dei
          comuni indicati nell'art. 1, comma 1.
             6.  In  caso di distruzione o di demolizione parziale le
          imposte di cui al comma 5 sono dovute in misura percentuale
          limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile.
             7.  Le  successioni  dei deceduti a causa delle predette
          avversita' sono esenti dalle  imposte  di  successione,  di
          trascrizione  e  catastale,  nonche'  da ogni altra tassa o
          diritto.
             8.  Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in
          materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli
          immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          26  ottobre  1972,  n.  643,  e  successive  modificazioni,
          limitatamente  ai  trasferimenti a titolo gratuito per atto
          tra vivi o per causa di morte.
             9.  Per  conseguire  le agevolazioni tributarie previste
          nel presente articolo deve  essere  prodotta  dichiarazione
          rilasciata    in    carta    semplice    dalle   competenti
          amministrazioni comunali.
             10.  Le  domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti
          comunque relativi all'attuazione  del  presente  decreto  e
          qualsiasi  documentazione  diretta  a conseguire i benefici
          sono  esenti  dalle  imposte  di  bollo,  dalle  tasse   di
          concessione  governativa,  dalle  tasse  ipotecarie  di cui
          all'art. 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, nonche'  dai
          tributi  speciali di cui alla tabella A allegata al decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
             11.  E'  fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e
          sui titoli di credito".
             (b)  Si  riporta  il  testo  dei  commi  7,  7-  bis e 8
          dell'art. 2 del D.L. n. 526/1988 recante: "Disposizioni per
          il  differimento  al 1› gennaio 1990 del termine di entrata
          in funzione del servizio  centrale  della  riscossione  dei
          tributi,   nonche'  per  assicurare  la  riscossione  delle
          imposte dirette nell'anno 1989":
             "7.  In nessun caso l'ammontare complessivo per ciascuna
          esattoria degli aggi percepiti  nell'anno  1989  sui  ruoli
          posti   in   riscossione  nello  stesso  anno  1989  e  sui
          versamenti  diretti  riscossi  sempre  nello  stesso  anno,
          nonche'  dell'integrazione  o dell'indennita' spettante per
          l'anno 1989 ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   23   dicembre  1977,  n.  954,  puo'  eccedere
          l'ammontare complessivo, maggiorato del 5 per cento,  degli
          aggi  percepiti  sui  ruoli  posti in riscossione nell'anno
          1988 e degli aggi sui versamenti  diretti  percepiti  nello
          stesso  anno,  nonche'  dell'integrazione o dell'indennita'
          annuale spettante per l'anno 1988. Con decreto del Ministro
          delle  finanze  sono  stabilite le modalita' per il computo
          delle  somme  dovute   dall'esattoria   e   per   il   loro
          riversamento.
             7-  bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  7 non si
          applicano:
               a)  relativamente  agli aggi percepiti sui ruoli posti
          in riscossione  nei  comuni  nei  quali  hanno  operato  le
          sospensioni dei pagamenti delle imposte di cui all'art. 13-
          quinquies  del  decreto-legge  26  maggio  1984,  n.   159,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984,
          n. 363, nonche' all'art. 4 del decreto-legge 3 aprile 1985,
          n.  114,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 30
          maggio 1985, n. 211;
               b)  relativamente  agli aggi percepiti sui ruoli posti
          in riscossione nei comuni della provincia  di  Sondrio  nei
          quali  hanno  operato  le  sospensioni  dei pagamenti delle
          imposte, delle tasse  e  dei  contributi  disposte  con  le
          ordinanze   del   Ministro   per   il  coordinamento  della
          protezione civile n. 1066 del 20  luglio  1987,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1987, n. 1142
          dell'8 settembre 1987, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 223 del 24 settembre 1987, n. 1316 del 28 dicembre 1987,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31  dicembre
          1987,  e  n.  1509  del  20  luglio  1988, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 1988.
             8.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano alle  gestioni  delle  tesorerie  comunali  della
          regione Trentino-Alto Adige".
             (c)   Il   D.P.R.   n.   954/1977   reca:  "Disposizioni
          integrative e correttive al D.P.R. 29  settembre  1973,  n.
          603,  concernente  modifiche ed integrazioni al testo unico
          delle leggi sui servizi  della  riscossione  delle  imposte
          dirette".
             (d) Per il D.L. n. 200/1989 si veda la nota (d) all'art.
          1.