Art. 3.
  1.  Il  termine  del  30  giugno 1989 previsto dall'articolo 10 del
decreto-legge   28   novembre   1988,   n.   511,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 27 gennaio 1989, n. 20 (a), e' prorogato
al 20 dicembre  1989  per  quanto  riguarda  la  presentazione  delle
dichiarazioni   ed  i  versamenti  relativi  all'imposta  sul  valore
aggiunto.
 
             (a)  Il  testo  dei primi quattro commi dell'art. 10 del
          D.L. n.  511/1988 e' riportato in appendice.
                                   Appendice
           Con riferimento alla nota (a) all'art. 3:
             Il  testo  dei primi quattro commi dell'art. 10 del D.L.
          n. 511/1988 (Disposizioni urgenti  in  materia  di  finanza
          regionale e locale) e' il seguente:
             "1.  Le disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. 14 marzo
          1988, n.  70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          maggio 1978, n.  154, sono estese a tutti gli enti soggetti
          alle disposizioni in materia di contabilita' pubblica.
             2.  Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dell'art. 9
          del  citato  D.L.  n.   70   del   1988,   convertito   con
          modificazioni,  dalla  citata  legge  n.  154  del 1988, e'
          prorogato al 30 giugno 1989.
             3. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni
          contenute nell'art. 9 del  citato  D.L.  n.  70  del  1988,
          convertito, con modificazioni dalla citata legge n. 154 del
          1988, sono quelli chiusi anteriormente al 1› gennaio  1989.
             4.  I  terzi  nei confronti dei quali gli enti di cui al
          comma 1 effettuano la rivalsa possono portare in detrazione
          i  relativi  importi  nel  periodo di imposta nel corso del
          quale la rivalsa e' stata effettuata".
             L'art.  9  del D.L. n. 70/1988, recante norme in materia
          tributaria nonche' per la semplificazione  delle  procedure
          di  accatastamento  degli immobili urbani, soprarichiamato,
          e' cosi' formulato:
             "Art.  9. - I termini previsti per le dichiarazioni ed i
          versamenti da parte delle regioni, province, comuni e  loro
          consorzi  e  dai  consorzi di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, (il quale approva il
          testo  unico  delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
          n.d.r. ), delle comunita' montane, delle  unita'  sanitarie
          locali,   delle   istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
          beneficienza, delle camere di commercio, degli enti porto e
          delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti
          aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti  alla
          vigilanza  del  Ministero  della  marina  mercantile,  agli
          effetti dell'imposta sul valore aggiunto  e  delle  imposte
          sui  redditi  per i periodi di imposta chiusi anteriormente
          al 1› gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988. Fino
          alla  stessa  data  sono differiti anche i termini previsti
          per la fatturazione, la registrazione e  per  l'adempimento
          di  tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle
          quali si deve tener conto nelle suddette  dichiarazioni;  a
          tal  fine  gli obblighi di fatturazione, di registrazione e
          gli altri obblighi relativi  alle  suddette  operazioni  si
          intendono  comunque  gia' adempiuti se le operazioni stesse
          risultano dalla contabilita' prevista per gli enti pubblici
          suddetti.
             1-  bis.  I  termini  previsti per le dichiarazioni ed i
          versamenti da parte degli enti percettori  di  proventi  da
          canoni  di  locazione  di  alloggi di edilizia residenziale
          pubblica, in quanto contabilizzati  a  norma  dell'art.  25
          della  legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale
          di  cui  all'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  30  dicembre  1972, n. 1036, agli effetti delle
          imposte  sui  redditi  per  i  periodi  di  imposta  chiusi
          anteriormente  al  1›  gennaio  1988,  sono differiti al 31
          ottobre 1988".