Art. 3. 1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 (a), e' prorogato al 20 dicembre 1989 per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.
(a) Il testo dei primi quattro commi dell'art. 10 del D.L. n. 511/1988 e' riportato in appendice. Appendice Con riferimento alla nota (a) all'art. 3: Il testo dei primi quattro commi dell'art. 10 del D.L. n. 511/1988 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale) e' il seguente: "1. Le disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1978, n. 154, sono estese a tutti gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita' pubblica. 2. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dell'art. 9 del citato D.L. n. 70 del 1988, convertito con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988, e' prorogato al 30 giugno 1989. 3. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del citato D.L. n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni dalla citata legge n. 154 del 1988, sono quelli chiusi anteriormente al 1 gennaio 1989. 4. I terzi nei confronti dei quali gli enti di cui al comma 1 effettuano la rivalsa possono portare in detrazione i relativi importi nel periodo di imposta nel corso del quale la rivalsa e' stata effettuata". L'art. 9 del D.L. n. 70/1988, recante norme in materia tributaria nonche' per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani, soprarichiamato, e' cosi' formulato: "Art. 9. - I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, (il quale approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, n.d.r. ), delle comunita' montane, delle unita' sanitarie locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, delle camere di commercio, degli enti porto e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione, la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque gia' adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilita' prevista per gli enti pubblici suddetti. 1- bis. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte degli enti percettori di proventi da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988".