Art. 2.
  Il  gruppo  1-  bis  di  cui al punto 1.10 della tabella annessa al
decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  13
febbraio  1988,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 47 del 26
febbraio 1988, e' soppresso.
  La  tariffa  per  la  spedizione  delle stampe gia' classificate in
detto gruppo e' stabilita in base alla periodicita' della  rispettiva
pubblicazione ed e' ridotta nella misura indicata nell'art. 1.
  Qualora  l'editore  produca  una  dichiarazione,  rilasciata  dalla
Direzione  generale  delle  informazioni,   dell'editoria   e   della
proprieta'  letteraria,  artistica e scientifica presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, dalla quale risulti  che  la  Commissione
tecnica  consultiva, prevista dall'art. 54 della legge 5 agosto 1981,
n.  416,  ha  espresso  il  proprio  parere  sull'accertamento  della
tiratura   e   sull'accertamento   dei  requisiti  di  ammissione  ai
contributi  disposti  dalla  legge  25  febbraio  1987,  n.  67,   le
pubblicazioni   indicate   nel   comma   precedente  sono  ammesse  a
beneficiare della tariffa per i giornali  quotidiani,  ridotta  nella
misura  stabilita  dall'art.  1,  anche  se  edite  con  periodicita'
plurisettimanale, settimanale o quindicinale.