Art. 10.
  Nell'ipotesi  in  cui l'ECU non sia usato come unita' monetaria del
sistema monetario  europeo,  gli  interessi  da  corrispondere  e  il
capitale   da   rimborsare,   per   i   certificati  non  recanti  la
stampigliatura "pagabile all'estero", saranno pagati in lire italiane
sulla  base  degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la
procedura di cui al successivo art. 11.
  Per  i  certificati  con  stampigliatura  "pagabile  all'estero", i
pagamenti verranno effettuati in una delle  valute  componenti  l'ECU
scelta  dalla  banca  designata  ai  sensi dell'art. 16, adottando la
procedura di calcolo di cui all'art. 12  con  riferimento  al  quarto
giorno  lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole
di interesse o del certificato. Inoltre detta banca, il primo  giorno
lavorativo  in Lussemburgo seguente la data in cui l'ECU non sia piu'
usato nel Sistema monetario europeo, scegliera' una valuta componente
dell'ECU  nella  quale  dovranno  essere effettuati tutti i pagamenti
riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente
data  di  scadenza,  ma  non  ancora  presentati  per  il  pagamento.
L'importo  di  ciascun  pagamento  nella  valuta   prescelta   verra'
calcolato  adottando  la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con
riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti  da  eseguire
in  un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere
effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.