Art. 10. Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unita' monetaria del sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare, per i certificati non recanti la stampigliatura "pagabile all'estero", saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui al successivo art. 11. Per i certificati con stampigliatura "pagabile all'estero", i pagamenti verranno effettuati in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla banca designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12 con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato. Inoltre detta banca, il primo giorno lavorativo in Lussemburgo seguente la data in cui l'ECU non sia piu' usato nel Sistema monetario europeo, scegliera' una valuta componente dell'ECU nella quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente data di scadenza, ma non ancora presentati per il pagamento. L'importo di ciascun pagamento nella valuta prescelta verra' calcolato adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti da eseguire in un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.