Art. 12.
  Nel  caso  in  cui  l'ECU  non sia piu' usato nel Sistema monetario
europeo, l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute  componenti,
per  i  certificati  recanti la stampigliatura "pagabile all'estero",
sara' determinato dalla borsa valori di Lussemburgo per  ogni  giorno
("giorno di valutazione") come segue:
   le componenti dell'ECU (le "componenti") saranno gli importi delle
valute  che  erano  componenti   dell'ECU   nell'ultima   definizione
disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;
   l'equivalente  dell'ECU  sara' calcolato in primo luogo in dollari
USA come somma dell'equivalente  in  tale  valuta  delle  componenti;
l'equivalente  dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sara' poi
calcolato  sulla  base  dell'equivalente  in  dollari  USA  dell'ECU,
utilizzando  gli  stessi  tassi  usati  per determinare l'equivalente
delle componenti in dollari USA, come sotto precisato;
   l'equivalente   in   dollari  USA  di  ciascuna  componente  sara'
determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sulla  base  del  tasso
medio  a  pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora
del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito alla  borsa  valori
di  Lussemburgo  da  una  o  piu'  delle maggiori banche scelte dalla
Banca, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna  valuta
componente l'ECU.
  Nei caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una
delle valute componenti nel giorno di valutazione  da  parte  di  una
qualsiasi  delle  banche  scelte  dalla  Banca,  designata  ai  sensi
dell'art. 16, a causa della chiusura dei mercati valutari  nel  Paese
di  emissione  di  tale  valuta  componente,  o  per  qualsiasi altra
ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al  giorno  di
valutazione,  saranno  usate  le  piu' recenti quotazioni dirette per
tale valuta componente ottenute dalla borsa  valori  di  Lussemburgo;
peraltro  tali  piu'  recenti quotazioni possono essere usate solo se
erano prevalenti, nel Paese di emissione della valuta componente, non
piu'  di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre
tale periodo di due giorni lavorativi, la borsa valori di Lussemburgo
determinera'  l'equivalente  in  dollari USA di tale componente sulla
base dei tassi di  conversione  ricavati  dalle  quotazioni  medie  a
pronti  per  tale  valuta  componente e per il dollaro USA prevalenti
alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno
di  valutazione,  fornito  alla  borsa valori di Lussemburgo da una o
piu' delle maggiori banche scelte dalla  banca,  designata  ai  sensi
dell'art.  16,  in  un  Paese diverso da quello emittente tale valuta
componente.
  Entro  tale  periodo  di  due  giorni lavorativi la borsa valori di
Lussemburgo  stabilira'  l'equivalente  in  dollari   USA   di   tale
componente  sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca,
designata ai sensi dell'art.  16,  ritenga  che  l'equivalente  cosi'
calcolato  sia piu' significativo rispetto all'equivalente in dollari
USA calcolato sulla base di tali piu' recenti quotazioni dirette.
  A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca, designata ai
sensi dell'art. 16, qualora ci sia piu' di un  mercato  per  trattare
qualsiasi  valuta componente, a causa di regolamentazioni valutarie o
per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di
tali  valute  componenti  sara'  quello  nel  quale  un emittente non
residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale  valuta
allo  scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi.
  Tutte  le  decisioni  della banca designata ai sensi dell'art. 16 o
della borsa valori di Lussemburgo  saranno  prese  a  loro  esclusiva
discrezione  e  saranno  considerate  decisive  a tutti gli effetti e
vincolanti per l'emittente e per i portatori dei certificati e  delle
cedole.