Art. 12. Nel caso in cui l'ECU non sia piu' usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti, per i certificati recanti la stampigliatura "pagabile all'estero", sara' determinato dalla borsa valori di Lussemburgo per ogni giorno ("giorno di valutazione") come segue: le componenti dell'ECU (le "componenti") saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo; l'equivalente dell'ECU sara' calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta delle componenti; l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sara' poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente delle componenti in dollari USA, come sotto precisato; l'equivalente in dollari USA di ciascuna componente sara' determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sulla base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o piu' delle maggiori banche scelte dalla Banca, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna valuta componente l'ECU. Nei caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle valute componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla Banca, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della chiusura dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale valuta componente, o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al giorno di valutazione, saranno usate le piu' recenti quotazioni dirette per tale valuta componente ottenute dalla borsa valori di Lussemburgo; peraltro tali piu' recenti quotazioni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel Paese di emissione della valuta componente, non piu' di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due giorni lavorativi, la borsa valori di Lussemburgo determinera' l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale valuta componente e per il dollaro USA prevalenti alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o piu' delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, in un Paese diverso da quello emittente tale valuta componente. Entro tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo stabilira' l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca, designata ai sensi dell'art. 16, ritenga che l'equivalente cosi' calcolato sia piu' significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali piu' recenti quotazioni dirette. A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia piu' di un mercato per trattare qualsiasi valuta componente, a causa di regolamentazioni valutarie o per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di tali valute componenti sara' quello nel quale un emittente non residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale valuta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi. Tutte le decisioni della banca designata ai sensi dell'art. 16 o della borsa valori di Lussemburgo saranno prese a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per i portatori dei certificati e delle cedole.