Art. 17. I certificati sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le borse valori italiane; ove si verifichino le necessarie condizioni, verra' inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo per i certificati recanti la stampigliatura "pagabile all'estero". I certificati sono compresi tra i titoli sui quali la Banca d'Italia e' autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni italiane.