Art. 17.
  I  certificati  sono  ammessi  di diritto alla quotazione ufficiale
presso  tutte  le  borse  valori  italiane;  ove  si  verifichino  le
necessarie   condizioni,  verra'  inoltre  richiesta  l'ammissione  a
quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo  per  i  certificati
recanti la stampigliatura "pagabile all'estero".
  I  certificati  sono  compresi  tra  i  titoli  sui  quali la Banca
d'Italia  e'  autorizzata  a  fare  anticipazioni  e  possono  essere
accettati    quali    depositi   cauzionali   presso   le   pubbliche
amministrazioni italiane.