Art. 21.
  Gli  oneri  per interessi relativi agli anni finanziari dal 1990 al
1994, nonche' quello per il rimborso del capitale  relativo  all'anno
finanziario  1994,  faranno  carico ad appositi capitoli che verranno
istituiti nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  del
tesoro per gli anni medesimi.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 23 agosto 1989
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 agosto 1989
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 343