Art. 21. Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1990 al 1994, nonche' quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1994, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 23 agosto 1989 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 agosto 1989 Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 343