Art. 3.
  I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non
residenti  e  circolare  in  Italia  e  all'estero;  sui  certificati
sottoscritti  in  lire  di  conto  estero  ovvero  in  lire interne e
successivamente ceduti a non residenti, in conformita'  alle  vigenti
disposizioni  valutarie,  potra'  essere  apposta  la  stampigliatura
"pagabile all'estero" su richiesta di una "banca abilitata"  avanzata
per conto dell'interessato.
  Nelle  more  dell'allestimento  dei  titoli,  per gli effetti della
stampigliatura, potra' essere richiesto il  deposito  delle  ricevute
provvisorie   in   appositi   conti   di   deposito   della  gestione
centralizzata - denominati "CTE stampigliati" - istituiti  presso  la
Banca  d'Italia  a  nome delle "banche abilitate" e per conto dei non
residenti.