Art. 3. I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero; sui certificati sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformita' alle vigenti disposizioni valutarie, potra' essere apposta la stampigliatura "pagabile all'estero" su richiesta di una "banca abilitata" avanzata per conto dell'interessato. Nelle more dell'allestimento dei titoli, per gli effetti della stampigliatura, potra' essere richiesto il deposito delle ricevute provvisorie in appositi conti di deposito della gestione centralizzata - denominati "CTE stampigliati" - istituiti presso la Banca d'Italia a nome delle "banche abilitate" e per conto dei non residenti.