Art. 5.
  I  certificati  ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli
effetti ai titoli del debito pubblico italiano  e  loro  rendite,  e,
salva  l'applicazione  delle  disposizioni di cui al decreto-legge 19
settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:
    a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;
    b) dalle imposte sulle successioni;
    c)  dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti
tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.
  Ai  fini fiscali i certificati sono altresi' esenti dall'obbligo di
denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio;
anche  se  denunciati,  essi non concorrono alla determinazione delle
aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c).