IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche con ordine autonomo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1989 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste il sen. Francesco Cimino, l'on. Romeo Ricciuti e l'on. Alessandro Ghinami; Ritenuta l'opportunita' di delegare ai predetti Sottosegretari alcune attribuzioni, in base alla normativa sopra citata; Decreta: Art. 1. Fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti indicati nell'art. 4 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato sen. Francesco Cimino sono delegati gli affari relativi alle sottoelencate materie rientranti nella competenza della Direzione generale della produzione agricola, della Direzione dell'economia montana e delle foreste, del Corpo forestale dello Stato e della Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli: a) le produzioni agrumicole, la produzione vinicola, dell'alcool e dei prodotti alcolici e la produzione delle nocciole; adempimenti relativi alla gestione del mercato ed alla tutela economica di tali prodotti; disciplina del materiale di moltiplicazione e tenuta dei registri di varieta'; norme di qualita'; denominazione tipica di origine della produzione vinicola; b) la produzione zootecnica; adempimenti relativi alla gestione del mercato ed alla tutela economica dei prodotti zootecnici; disciplina e vigilanza sulla tenuta dei libri genealogici, sulla riproduzione animale, nonche' sull'importazione ed esportazione di bestiame; c) i cereali e loro derivati, il riso e le leguminose da foraggio; adempimenti relativi alla gestione del mercato ed alla tutela economica di tali prodotti; orientamenti produttivi nel settore cerealicolo; disciplina in materia di sementi e di tenuta dei registri di varieta'; d) la ricerca e sperimentazione agraria, per quanto di competenza della Direzione generale della produzione agricola, relativamente alle produzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nonche' la divulgazione agricola e l'attivita' promozionale all'interno e all'estero relativamente alle stesse produzioni; e) la caccia ed i regolamenti di polizia rurale; la pesca nelle acque interne, l'acquacoltura; f) l'economia montana, le foreste e la difesa del suolo, anche per quanto attiene ai rapporti di collaborazione col Ministero dell'ambiente; il Corpo forestale dello Stato; g) le direttive ed i regolamenti comunitari in materia strutturale facenti capo alla sezione orientamento del Feoga attualmente amministrati dalla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.