Art. 4. Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed economica, le istruzioni di servizio relative a questioni di massima, gli atti ed i provvedimenti che importano direttive di ordine generale, le circolari ed istruzioni agli enti controllati. In particolare, sono riservati alla firma esclusiva del Ministro: 1) gli atti normativi; 2) gli atti comportanti modifiche nelle attribuzioni delle direzioni generali; 3) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri, del CIPE, del CICS, del CIP, del Comitato per il credito e il risparmio, delle commissioni interregionali; 4) gli atti relativi ai rapporti con le CEE, con la NATO, con gli altri organismi internazionali e sovranazionali; 5) i provvedimenti interministeriali; 6) i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega il concerto, esclusi quelli che hanno per oggetto materia istituzionalmente di competenza dei dirigenti, per i quali non sia stata esercitata la facolta' di riserva o di avocazione; 7) il Piano agricolo nazionale e il Piano forestale nazionale; 8) gli atti relativi alla redazione e realizzazione di programmi di attivita' e di determinazione di criteri di intervento, nonche' la ripartizione dei mezzi finanziari per dare concreta attuazione all'attivita' diretta ed indiretta del Ministero; 9) gli atti di determinazione sulle richieste di intervento; 10) la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica; 11) gli atti relativi all'esercizo delle attribuzioni demandate al Ministro dall'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, ogni qualvolta lo riterra' opportuno (equo canone nell'affitto dei fondi rustici); 12) gli atti relativi alla disciplina del credito agrario ed all'amministrazione dei fondi di rotazione, quelli concernenti la cooperazione agricola e di rilevanza nazionale, le associazioni dei produttori agricoli e le loro unioni nazionali; gli interventi statali per l'attuazione delle misure socio-strutturali derivanti dalla politica agricola comune, gia' di competenza della Direzione generale dei miglioramenti fondiari; gli adempimenti relativi al Fondo di solidarieta' nazionale; gli interventi statali in materia di impianti di valorizzazione di prodotti agricoli e quelli concernenti la bonifica, l'irrigazione e la difesa idraulica; la trattazione degli affari riguardanti gli enti di sviluppo e la ripartizione dei fondi statali a favore di tali enti, nonche' gli atti relativi alla vigilanza sull'UNIRE e sugli altri enti ippici; 13) i provvedimenti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo, spettanti al Ministero, negli enti ed istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso, nonche' gli atti di controllo su detti enti ed istituti; 14) i provvedimenti relativi alla nomina, all'impiego, alle promozioni, ai trasferimenti di sede, all'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio, ai provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa, alla preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici ed all'attribuzione delle altre funzioni dirigenziali; 15) le assunzioni di personale a qualsiasi titolo ed eventuale autorizzazione agli enti vigilati in materia di personale; 16) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o di comitati; 17) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti in seno ad enti, comitati o commissioni, compresi i collegi arbitrali e le commissioni di collaudo; 18) i provvedimenti conseguenti alle ispezioni ed alle inchieste; 19) le autorizzazioni di missioni all'estero; 20) gli atti di annullamento per motivi di illegittimita' e quelli di revoca o di riforma, per motivi di merito, degli atti emanati da dirigenti; 21) gli atti ministeriali in ogni altra materia non delegata ai Sottosegretari e non attribuita alla specifica competenza dei dirigenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Fuori dei casi considerati nel presente articolo, e' fatta salva la facolta' del Ministro, previa informazione del Sottosegretario delegato, di adottare direttamente atti specifici nelle materie delegate ove ravvisi la necessita' di coordinamento e di indirizzo o l'esigenza di tutela dell'interesse generale dell'amministrazione.