Art. 4.
  Sono  riservati  esclusivamente alla firma del Ministro gli atti di
particolare  rilevanza  politica,  amministrativa  ed  economica,  le
istruzioni di servizio relative a questioni di massima, gli atti ed i
provvedimenti  che  importano  direttive  di  ordine   generale,   le
circolari ed istruzioni agli enti controllati.
  In particolare, sono riservati alla firma esclusiva del Ministro:
   1) gli atti normativi;
   2)   gli  atti  comportanti  modifiche  nelle  attribuzioni  delle
direzioni generali;
   3)  gli  atti  che  devono  essere  sottoposti  alle decisioni del
Consiglio dei Ministri, del CIPE, del CICS, del CIP, del Comitato per
il credito e il risparmio, delle commissioni interregionali;
   4)  gli atti relativi ai rapporti con le CEE, con la NATO, con gli
altri organismi internazionali e sovranazionali;
   5) i provvedimenti interministeriali;
   6)  i  provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega
il  concerto,  esclusi  quelli  che   hanno   per   oggetto   materia
istituzionalmente  di  competenza  dei dirigenti, per i quali non sia
stata esercitata la facolta' di riserva o di avocazione;
   7) il Piano agricolo nazionale e il Piano forestale nazionale;
   8)  gli  atti relativi alla redazione e realizzazione di programmi
di attivita' e di determinazione di criteri di intervento, nonche' la
ripartizione  dei  mezzi  finanziari  per  dare  concreta  attuazione
all'attivita' diretta ed indiretta del Ministero;
   9) gli atti di determinazione sulle richieste di intervento;
   10)  la  dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale
calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica;
   11) gli atti relativi all'esercizo delle attribuzioni demandate al
Ministro dall'art. 6 della  legge  11  febbraio  1971,  n.  11,  ogni
qualvolta  lo  riterra' opportuno (equo canone nell'affitto dei fondi
rustici);
   12)  gli  atti  relativi  alla  disciplina  del credito agrario ed
all'amministrazione dei fondi di  rotazione,  quelli  concernenti  la
cooperazione  agricola  e di rilevanza nazionale, le associazioni dei
produttori agricoli  e  le  loro  unioni  nazionali;  gli  interventi
statali  per  l'attuazione  delle  misure socio-strutturali derivanti
dalla politica agricola comune, gia' di  competenza  della  Direzione
generale  dei  miglioramenti  fondiari;  gli  adempimenti relativi al
Fondo di solidarieta' nazionale; gli interventi statali in materia di
impianti  di valorizzazione di prodotti agricoli e quelli concernenti
la bonifica, l'irrigazione e  la  difesa  idraulica;  la  trattazione
degli  affari  riguardanti gli enti di sviluppo e la ripartizione dei
fondi statali a favore di tali enti, nonche' gli atti  relativi  alla
vigilanza sull'UNIRE e sugli altri enti ippici;
   13)  i  provvedimenti  di  nomina  degli organi di amministrazione
ordinaria, straordinaria e  di  controllo,  spettanti  al  Ministero,
negli  enti  ed  istituti  sottoposti  alla  vigilanza  del Ministero
stesso, nonche' gli atti di controllo su detti enti ed istituti;
   14)  i  provvedimenti  relativi  alla  nomina,  all'impiego,  alle
promozioni, ai trasferimenti di sede, all'irrogazione delle  sanzioni
disciplinari   superiori   alla   riduzione   dello   stipendio,   ai
provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa, alla preposizione
dei  dirigenti  agli uffici centrali e periferici ed all'attribuzione
delle altre funzioni dirigenziali;
   15)  le  assunzioni  di  personale a qualsiasi titolo ed eventuale
autorizzazione agli enti vigilati in materia di personale;
   16)  gli  atti  relativi  alla  costituzione  di  commissioni o di
comitati;
   17)  gli atti relativi a designazioni di rappresentanti in seno ad
enti, comitati o commissioni,  compresi  i  collegi  arbitrali  e  le
commissioni di collaudo;
   18) i provvedimenti conseguenti alle ispezioni ed alle inchieste;
   19) le autorizzazioni di missioni all'estero;
   20) gli atti di annullamento per motivi di illegittimita' e quelli
di revoca o di riforma, per motivi di merito, degli atti  emanati  da
dirigenti;
   21)  gli  atti  ministeriali in ogni altra materia non delegata ai
Sottosegretari  e  non  attribuita  alla  specifica  competenza   dei
dirigenti  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748.
  Fuori dei casi considerati nel presente articolo, e' fatta salva la
facolta'  del  Ministro,  previa  informazione  del   Sottosegretario
delegato,  di  adottare  direttamente  atti  specifici  nelle materie
delegate ove ravvisi la necessita' di coordinamento e di indirizzo  o
l'esigenza di tutela dell'interesse generale dell'amministrazione.