Art. 2.
  1.  Sono  confermate,  fra  i  farmaci  del  prontuario terapeutico
sottoposti  alla  quota  di  partecipazione  alla  spesa   da   parte
dell'assistito nella misura del 30 per cento del prezzo di vendita al
pubblico,  le  specialita'  medicinali  indicate   nell'allegato   2,
ritenute  corrispondenti  ad  esigenze terapeutiche prioritarie e non
suscettibili di consumismo.