Art. 2. 1. Sono confermate, fra i farmaci del prontuario terapeutico sottoposti alla quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 30 per cento del prezzo di vendita al pubblico, le specialita' medicinali indicate nell'allegato 2, ritenute corrispondenti ad esigenze terapeutiche prioritarie e non suscettibili di consumismo.