Art. 3.
  1.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dal successivo art. 4, tutte le
specialita'  medicinali  attualmente   sottoposte   alla   quota   di
partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 30
per cento del prezzo di vendita al  pubblico  e  non  comprese  negli
allegati  1 e 2 vengono assoggettate, a partire dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, alla quota di partecipazione  del  40
per cento.