Art. 3. 1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 4, tutte le specialita' medicinali attualmente sottoposte alla quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 30 per cento del prezzo di vendita al pubblico e non comprese negli allegati 1 e 2 vengono assoggettate, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla quota di partecipazione del 40 per cento.