Art. 4. 1. Sono escluse dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 31 dicembre 1989, le specialita' medicinali indicate nell'allegato 3, prima parte. 2. Sono altresi' escluse dal prontuario terapeutico le specialita' medicinali indicate nell'allegato 3, seconda parte, delle quali e' vietata le vendita.