Art. 4.
  1.  Sono  escluse dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario
nazionale,  a  decorrere  dal  31  dicembre  1989,   le   specialita'
medicinali indicate nell'allegato 3, prima parte.
  2.  Sono altresi' escluse dal prontuario terapeutico le specialita'
medicinali indicate nell'allegato 3, seconda parte,  delle  quali  e'
vietata le vendita.