Art. 5. 1. I galenici officinali inseriti nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale sono quelli indicati nell'allegato 4. 2. I prodotti compresi nell'elenco previsto dal comma precedente, il cui prezzo non e' stato ancora determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi, saranno prescivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, con la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 30 per cento del prezzo di vendita al pubblico, oltre alla quota per ricetta, dalla data di prima applicazione del prezzo stabilito dal predetto comitato, in conformita' all'art. 11, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.