Art. 5.
  1.  I  galenici  officinali inseriti nel prontuario terapeutico del
Servizio sanitario nazionale sono quelli indicati nell'allegato 4.
  2.  I  prodotti compresi nell'elenco previsto dal comma precedente,
il  cui  prezzo  non  e'  stato  ancora  determinato   dal   Comitato
interministeriale  dei  prezzi,  saranno  prescivibili  a  carico del
Servizio sanitario nazionale, con la  quota  di  partecipazione  alla
spesa  da  parte  dell'assistito  nella  misura  del 30 per cento del
prezzo di vendita al pubblico, oltre alla quota  per  ricetta,  dalla
data   di  prima  applicazione  del  prezzo  stabilito  dal  predetto
comitato, in conformita' all'art. 11, comma 6, del  decreto-legge  12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
novembre 1983, n. 638.