Art. 11. Norma finale 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al secondo comma dell'art. 2 del presente decreto non puo' far carico al Fondo sanitario nazionale la concessione, da parte delle unita' sanitarie locali, di rimborsi di spese per assistenza sanitaria fruita all'estero diversi da quelli disciplinati dal presente decreto o da quelli previsti dai vigenti trattati e convenzioni bilaterali o multilaterali di sicurezza sociale. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 3 novembre 1989 Il Ministro: DE LORENZO