Art. 11.
                             Norma finale
 
  1.  A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
decreto  di cui al secondo comma dell'art. 2 del presente decreto non
puo' far carico al Fondo sanitario nazionale la concessione, da parte
delle  unita'  sanitarie  locali, di rimborsi di spese per assistenza
sanitaria  fruita  all'estero  diversi  da  quelli  disciplinati  dal
presente  decreto  o  da  quelli  previsti  dai  vigenti  trattati  e
convenzioni bilaterali o multilaterali di sicurezza sociale.
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 3 novembre 1989
                                              Il Ministro: DE LORENZO