Art. 2. Prestazioni erogabili 1. Possono essere erogate le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, che richiedono specifiche professionalita' del personale, non comuni procedure tecniche o curative o attrezzature ad avanzata tecnologia e che non sono ottenibili tempestivamente o adeguatamente presso i presidi e i servizi di alta specialita' italiani di cui all'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, nonche', limitatamente alle prestazioni che non rientrano fra quelle di competenza dei predetti presidi e servizi di alta specialita', presso gli altri presidi e servizi pubblici o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. 2. Le prestazioni erogabili, che non rientrano fra quelle di competenza dei presidi e servizi di alta specialita', sono individuate, almeno annualmente, con decreto del Ministro della sanita' su proposta del Consiglio superiore di sanita'. Fino a quando non sara' data attuazione al disposto di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, con il predetto decreto sono individuate, altresi', le prestazioni erogabili di competenza dei presidi e servizi di alta specialita'. 3. Ai fini del presente decreto e' considerata "prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia" la prestazione per la cui erogazione le strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale richiedono un periodo di attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa, ossia quando il periodo di attesa comprometterebbe gravemente lo stato di salute dell'assistito ovvero precluderebbe la possibilita' dell'intervento o delle cure. 4. E' considerata "prestazione non ottenibile in forma adeguata alla particolarita' del caso clinico" la prestazione che richiede specifiche professionalita' ovvero procedure tecniche o curative non praticate ovvero attrezzature non presenti nelle strutture italiane pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.