Art. 2.
                        Prestazioni erogabili
 
  1.  Possono  essere  erogate  le  prestazioni  di  diagnosi, cura e
riabilitazione,  che  richiedono  specifiche   professionalita'   del
personale, non comuni procedure tecniche o curative o attrezzature ad
avanzata tecnologia e  che  non  sono  ottenibili  tempestivamente  o
adeguatamente  presso  i  presidi  e  i  servizi  di alta specialita'
italiani di cui all'art. 5 della  legge  23  ottobre  1985,  n.  595,
nonche',  limitatamente alle prestazioni che non rientrano fra quelle
di competenza dei predetti presidi e  servizi  di  alta  specialita',
presso  gli  altri  presidi e servizi pubblici o convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale.
  2.  Le  prestazioni  erogabili,  che  non  rientrano  fra quelle di
competenza  dei  presidi  e  servizi  di   alta   specialita',   sono
individuate,  almeno  annualmente,  con  decreto  del  Ministro della
sanita' su proposta del Consiglio superiore di sanita'. Fino a quando
non  sara'  data  attuazione  al  disposto  di  cui  al secondo comma
dell'art. 5 della legge 23 ottobre 1985,  n.  595,  con  il  predetto
decreto  sono  individuate,  altresi',  le  prestazioni  erogabili di
competenza dei presidi e servizi di alta specialita'.
  3.  Ai  fini  del  presente decreto e' considerata "prestazione non
ottenibile tempestivamente in  Italia"  la  prestazione  per  la  cui
erogazione  le  strutture  pubbliche  o convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale richiedono un periodo di attesa incompatibile con
l'esigenza  di  assicurare  con  immediatezza  la prestazione stessa,
ossia quando il periodo  di  attesa  comprometterebbe  gravemente  lo
stato  di  salute dell'assistito ovvero precluderebbe la possibilita'
dell'intervento o delle cure.
  4.  E'  considerata  "prestazione  non ottenibile in forma adeguata
alla particolarita' del caso clinico"  la  prestazione  che  richiede
specifiche  professionalita' ovvero procedure tecniche o curative non
praticate ovvero attrezzature non presenti nelle  strutture  italiane
pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.