Art. 3. Centro regionale di riferimento 1. La regione attribuisce, per ogni branca specialistica, l'accertamento della sussistenza dei presupposti sanitari - che legittimano l'autorizzazione al trasferimento per cure all'estero e l'erogazione del concorso nelle relative spese - e ogni altra valutazione di natura tecnico-sanitaria, comunque connessa al trasferimento per cure all'estero, ad uno o piu' presidi e servizi di alta specialita' di cui all'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, siti nel proprio territorio o, se necessario, in regione limitrofa nonche', limitatamente alle prestazioni che non rientrano fra quelle di competenza dei predetti presidi e servizi, ad apposite commissioni sanitarie costituite dalla regione stessa a livello regionale e composte da personale medico di qualifica apicale delle strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. 2. I predetti presidi, servizi e commissioni regionali assumono, ai fini dei trasferimenti per cure all'estero disciplinati dal presente decreto, la denominazione di centro regionale di riferimento per la branca specialistica di competenza.