Art. 3.
                   Centro regionale di riferimento
 
  1.   La   regione   attribuisce,  per  ogni  branca  specialistica,
l'accertamento della  sussistenza  dei  presupposti  sanitari  -  che
legittimano  l'autorizzazione  al trasferimento per cure all'estero e
l'erogazione del  concorso  nelle  relative  spese  -  e  ogni  altra
valutazione   di   natura  tecnico-sanitaria,  comunque  connessa  al
trasferimento per cure all'estero, ad uno o piu' presidi e servizi di
alta  specialita'  di  cui all'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n.
595, siti  nel  proprio  territorio  o,  se  necessario,  in  regione
limitrofa  nonche',  limitatamente alle prestazioni che non rientrano
fra quelle di competenza dei predetti presidi e servizi, ad  apposite
commissioni  sanitarie  costituite  dalla  regione  stessa  a livello
regionale e composte da personale medico di qualifica  apicale  delle
strutture   pubbliche  o  convenzionate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale.
  2. I predetti presidi, servizi e commissioni regionali assumono, ai
fini dei trasferimenti per cure all'estero disciplinati dal  presente
decreto,  la  denominazione di centro regionale di riferimento per la
branca specialistica di competenza.