Art. 4. Autorizzazione 1. Il concorso nella spesa e' concesso solo per le prestazioni autorizzate. 2. A tali fini l'assistito deve presentare domanda alla unita' sanitaria locale di appartenenza corredata dalla proposta motivata di un medico specialista nonche' dall'ulteriore documentazione prescritta dalle disposizioni regionali. 3. L'istanza deve contenere l'indicazione del centro estero prescelto per la prestazione. 4. L'unita' sanitaria locale provvede, secondo modalita' stabilite dalla regione, alla trasmissione della domanda e della documentazione al centro regionale di riferimento territorialmente competente ad autorizzare le prestazioni all'estero. 5. Il centro di riferimento, valutata la sussistenza dei presupposti sanitari per usufruire delle prestazioni richieste (impossibilita' di fruirle tempestivamente ovvero in forma adeguata alla particolarita' del caso clinico), autorizza o meno le prestazioni presso il centro estero di altissima specializzazione prescelto, dandone comunicazione all'unita' sanitaria locale competente. 6. Il centro di riferimento, qualora non fosse possibile autorizzare le prestazioni presso il centro estero prescelto, puo' autorizzare, se richiesto, le prestazioni stesse presso un diverso centro estero, fornendone adeguata motivazione. 7. Il centro di riferimento autorizza, inoltre, in relazione alla gravita' del caso clinico, il trasporto dell'assistito con il mezzo ritenuto piu' idoneo nonche', nel caso di minori anni 18 o di pazienti maggiorenni non autosufficienti, l'accompagnatore, fornendone adeguata motivazione. 8. Il centro di riferimento autorizza, altresi', ove ritenuto necessario, il viaggio con il mezzo aereo per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore nei casi previsti dal precedente comma.