Art. 4.
                            Autorizzazione
 
  1.  Il  concorso  nella  spesa  e' concesso solo per le prestazioni
autorizzate.
  2.  A  tali  fini  l'assistito  deve presentare domanda alla unita'
sanitaria locale di appartenenza corredata dalla proposta motivata di
un   medico   specialista   nonche'   dall'ulteriore   documentazione
prescritta dalle disposizioni regionali.
  3.   L'istanza  deve  contenere  l'indicazione  del  centro  estero
prescelto per la prestazione.
  4.  L'unita' sanitaria locale provvede, secondo modalita' stabilite
dalla regione, alla trasmissione della domanda e della documentazione
al  centro  regionale  di  riferimento territorialmente competente ad
autorizzare le prestazioni all'estero.
  5.   Il   centro   di  riferimento,  valutata  la  sussistenza  dei
presupposti  sanitari  per  usufruire  delle  prestazioni   richieste
(impossibilita'  di  fruirle tempestivamente ovvero in forma adeguata
alla  particolarita'  del  caso  clinico),  autorizza   o   meno   le
prestazioni  presso  il  centro  estero di altissima specializzazione
prescelto,  dandone   comunicazione   all'unita'   sanitaria   locale
competente.
  6.   Il   centro   di  riferimento,  qualora  non  fosse  possibile
autorizzare le prestazioni presso il centro  estero  prescelto,  puo'
autorizzare,  se  richiesto,  le prestazioni stesse presso un diverso
centro estero, fornendone adeguata motivazione.
  7.  Il  centro di riferimento autorizza, inoltre, in relazione alla
gravita' del caso clinico, il trasporto dell'assistito con  il  mezzo
ritenuto  piu'  idoneo  nonche',  nel  caso  di  minori  anni 18 o di
pazienti   maggiorenni   non    autosufficienti,    l'accompagnatore,
fornendone adeguata motivazione.
  8.  Il  centro  di  riferimento  autorizza,  altresi', ove ritenuto
necessario, il viaggio con il  mezzo  aereo  per  l'assistito  e  per
l'eventuale accompagnatore nei casi previsti dal precedente comma.