Art. 5.
           Centri di altissima specializzazione all'estero
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  e'  da considerarsi centro di
altissima  specializzazione   la   struttura   estera,   notoriamente
riconosciuta  in  Italia,  che sia in grado di assicurare prestazioni
sanitarie   di   altissima   specializzazione    e    che    possegga
caratteristiche   superiori   paragonate   a   standards,  criteri  e
definizioni propri dell'ordinamento sanitario italiano.
  2.  La  valutazione  della  sussistenza  dei  predetti requisiti e'
rimessa  al  centro   regionale   di   riferimento   territorialmente
competente.