Art. 6.
                         Concorso nelle spese
 
  1.  Le  spese  devono  essere documentate con fatture quietanzate o
titoli equipollenti, in originale, secondo le norme e gli usi locali.
  2.  La  documentazione  delle spese, unitamente alla documentazione
sanitaria  sulle  prestazioni  usufruite  (copia  cartella   clinica,
referti,  ecc.),  e'  trasmessa dall'interessato all'unita' sanitaria
locale competente, tramite il centro regionale di riferimento che  ha
autorizzato le prestazioni all'estero.
  3.   L'unita'   sanitaria  locale,  previo  parere  del  centro  di
riferimento sulle spese sanitarie rimborsabili ed in conformita' allo
stesso,  dispone  la  liquidazione all'interessato del concorso nella
spesa. L'eventuale concessione di  concorsi  su  spese  non  ritenute
rimborsabili  dal  centro  di  riferimento  deve  essere congruamente
motivata; in tal caso copia del provvedimento dovra' essere trasmessa
alla regione ed al Ministero della sanita'.
  4.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  considerate  spese  di
carattere  strettamente   sanitario   quelle   riferite   alle   sole
prestazioni  sanitarie  (spese  sostenute  per onorari professionali,
degenza, diagnostica strumentale e di laboratorio,  farmaci,  protesi
ed   endoprotesi,   ecc.)   con   esclusione,  in  caso  di  ricovero
ospedaliero, di quelle di  confort  alberghiero  non  comprese  nella
retta di degenza.
  5.  Le  spese  di  carattere strettamente sanitario sono rimborsate
nella misura dell'80% se sostenute presso centri di  natura  pubblica
ovvero  presso  centri  di natura privata senza scopo di lucro le cui
tariffe  siano  approvate  o  controllate  dalle   locali   autorita'
sanitarie  competenti.  Tali  condizioni  (natura  pubblica, mancanza
dello scopo di lucro e tariffe approvate o controllate) devono essere
certificate  dalle  locali  rappresentanze  diplomatiche  o consolari
italiane.
  6.  Le  spese  di carattere strettamente sanitario sostenute presso
centri diversi da quelli di cui al comma precedente  sono  rimborsate
nella  misura  dell'80%,  fermo  restando  che  il  rimborso non puo'
comunque essere superiore a quello cui l'assistito  avrebbe  diritto,
per  analoghe  prestazioni,  presso  i  locali centri di cui al comma
precedente.  A  tali  fini   l'assistito   deve   produrre   apposita
certificazione  vistata  dalle  locali  rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane.
  7.  Le  spese per prestazioni libero professionali, comprese quelle
fruite in regime di ricovero ospedaliero sono rimborsate nella misura
del 40%.
  8.  Le  misure  di rimborso di cui ai comma precedenti si applicano
sulla spesa sostenuta, al netto delle quote  di  partecipazione  alla
spesa, in misura percentuale o forfettaria, eventualmente previste in
generale dagli istituti o enti  pubblici  assistenziali  dello  Stato
estero nei confronti dei propri assistiti.
  9.  Ai  fini del presente decreto sono considerate, altresi', spese
di carattere strettamente sanitario le spese per il trasporto  ovvero
le  spese  di viaggio dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore,
nei limiti di cui ai comma successivi.
  10.  Le  spese  per  il  trasporto  dell'assistito e dell'eventuale
accompagnatore,  con  il  mezzo  preventivamente  autorizzato,   sono
rimborsate nella misura dell'80%.
  11.   Le   spese   di   viaggio   per   l'assistito  e  l'eventuale
accompagnatore, con il mezzo aereo preventivamente autorizzato,  sono
rimborsate nella misura dell'80%.
  12. Salvo quanto previsto dai precedenti commi 10 e 11, le spese di
trasporto   o    di    viaggio    dell'assistito    nonche'    quelle
dell'accompagnatore,  nel  caso  di  minori  di anni 18 o di pazienti
maggiorenni  non  autosufficienti,  sono  rimborsate   nella   misura
dell'80% della tariffa ferroviaria o marittima piu' economica.
  13.  Acconti  sul  prevedibile  rimborso  spettante  ai  sensi  dei
precedenti  comma  possono   essere   concessi,   anche   prima   del
trasferimento  all'estero  o del rientro in Italia, in considerazione
della particolare entita' della presumibile spesa o  delle  modalita'
di  pagamento  in  uso  presso  la  struttura estera; gli acconti non
possono, in ogni caso,  superare  complessivamente  il  settanta  per
cento del prevedibile rimborso spettante.
  14.  Non  sono  rimborsabili  le  spese di soggiono nella localita'
estera.