Art. 7. Deroghe 1. In caso di gravita' ed urgenza nonche' in caso di ricovero in ospedale ubicato in una regione diversa da quella di appartenenza, il centro regionale di riferimento, nel cui territorio e' presente l'assistito, puo' autorizzare direttamente, in deroga alla procedura di cui all'art. 4, le prestazioni all'estero, dandone tempestiva comunicazione all'unita' sanitaria locale competente. 2. Ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2, si prescinde dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale gravita' ed urgenza ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino gia' all'estero. In tali casi la valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni ed il parere sulle spese rimborsabili sono dati dal centro di riferimento territorialmente competente, sentita la commissione prevista dal successivo art. 8. Le relative domande di rimborso devono essere presentate all'unita' sanitaria locale competente entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal diritto al rimborso. 3. Deroghe alle disposizioni ed ai criteri di cui al precedente art. 6 possono essere disposte, qualora le spese che restano a carico dell'assistito, siano particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare dell'assistito stesso, dalla regione d'intesa con il Ministero della sanita' che determina, per i singoli casi, il concorso globale complessivo massimo erogabile, sentita la commissione di cui all'art. 8. 4. In caso di prestazioni usufruite ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento CEE n. 1408/71 e delle analoghe disposizioni delle vigenti convenzioni internazionali di reciprocita', possono essere concessi, con la procedura di cui al comma precedente, concorsi nelle spese di carattere strettamente sanitario di cui all'art. 6 che restano a carico dell'assistito, qualora le predette spese siano particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare dell'assistito stesso.