Art. 7.
                               Deroghe
 
  1.  In  caso  di gravita' ed urgenza nonche' in caso di ricovero in
ospedale ubicato in una regione diversa da quella di appartenenza, il
centro  regionale  di  riferimento,  nel  cui  territorio e' presente
l'assistito, puo' autorizzare direttamente, in deroga alla  procedura
di  cui  all'art.  4,  le  prestazioni all'estero, dandone tempestiva
comunicazione all'unita' sanitaria locale competente.
  2. Ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni
di cui all'art. 2, si prescinde dalla preventiva  autorizzazione  per
le  prestazioni  di  comprovata  eccezionale  gravita' ed urgenza ivi
comprese  quelle  usufruite  dai  cittadini  che  si   trovino   gia'
all'estero.  In  tali  casi  la  valutazione  sulla  sussistenza  dei
presupposti e condizioni ed il parere sulle spese  rimborsabili  sono
dati  dal  centro di riferimento territorialmente competente, sentita
la commissione prevista dal successivo art. 8. Le relative domande di
rimborso   devono   essere  presentate  all'unita'  sanitaria  locale
competente entro tre mesi dall'effettuazione della relativa  spesa  a
pena di decadenza dal diritto al rimborso.
  3.  Deroghe  alle  disposizioni  ed ai criteri di cui al precedente
art. 6 possono essere disposte, qualora le spese che restano a carico
dell'assistito,  siano  particolarmente elevate in relazione anche al
reddito complessivo del nucleo familiare dell'assistito stesso, dalla
regione  d'intesa con il Ministero della sanita' che determina, per i
singoli casi, il  concorso  globale  complessivo  massimo  erogabile,
sentita la commissione di cui all'art. 8.
  4.  In  caso  di  prestazioni  usufruite  ai  sensi  dell'art.  22,
paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento CEE n.  1408/71  e
delle  analoghe disposizioni delle vigenti convenzioni internazionali
di reciprocita', possono essere concessi, con la procedura di cui  al
comma  precedente,  concorsi  nelle  spese  di carattere strettamente
sanitario di cui all'art. 6  che  restano  a  carico  dell'assistito,
qualora  le predette spese siano particolarmente elevate in relazione
anche al reddito  complessivo  del  nucleo  familiare  dell'assistito
stesso.