Art. 8.
                         Commissione centrale
 
  1. Presso il Ministero della sanita' - Ufficio per l'attuazione del
Servizio sanitario nazionale, e' istituita una  commissione,  con  la
partecipazione dei rappresentanti delle regioni e di responsabili dei
centri regionali di riferimento, che esprime pareri  sugli  indirizzi
necessari  ad  assicurare  omogeneita'  di  comportamento in tutto il
territorio nazionale nella attuazione delle disposizioni del presente
decreto  e  formula  proposte  in  materia  di  assistenza  sanitaria
all'estero.
  2.  A  tali  fini  e  in attuazione di quanto disposto dall'art. 3,
sesto comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, le regioni  emanano
le  direttive  necessarie  per  l'acquisizione  dei  dati  statistici
relativi  alle  prestazioni  di   assistenza   sanitaria   all'estero
attraverso schede informative il cui schema di massima e' predisposto
dal Ministero della sanita'.