Art. 9. Disposizioni transitorie 1. Fino a quando il Piano sanitario nazionale e i piani sanitari regionali non avranno stabilito i presidi e servizi di alta specialita', in attuazione dell'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, le funzioni di centro regionale di riferimento di cui al precedente art. 3 sono svolte, per ogni branca specialistica, da presidi ospedalieri o da policlinici universitari all'uopo individuati dalla regione ovvero da apposite commissioni sanitarie costituite dalla regione a livello regionale e composte da personale medico di qualifica apicale delle strutture ospedaliere e universitarie. 2. Le domande di rimborso, prodotte ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, per prestazioni fruite all'estero e rientranti tra quelle di cui al secondo comma dell'art. 2, che non siano state ancora definite alla data di cui al primo comma del successivo art. 11, sono definite in base alla normativa regionale ovvero in base ai criteri di cui al presente decreto se piu' favorevoli.