Art. 9.
                       Disposizioni transitorie
 
  1.  Fino  a  quando il Piano sanitario nazionale e i piani sanitari
regionali  non  avranno  stabilito  i  presidi  e  servizi  di   alta
specialita',  in  attuazione dell'art. 5 della legge 23 ottobre 1985,
n. 595, le funzioni di centro regionale  di  riferimento  di  cui  al
precedente  art.  3  sono  svolte,  per ogni branca specialistica, da
presidi  ospedalieri   o   da   policlinici   universitari   all'uopo
individuati  dalla  regione  ovvero da apposite commissioni sanitarie
costituite dalla regione a livello regionale e composte da  personale
medico   di   qualifica   apicale   delle   strutture  ospedaliere  e
universitarie.
  2.  Le  domande  di  rimborso,  prodotte  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni  regionali,  per   prestazioni   fruite   all'estero   e
rientranti  tra  quelle  di cui al secondo comma dell'art. 2, che non
siano state ancora definite alla data  di  cui  al  primo  comma  del
successivo  art.  11,  sono definite in base alla normativa regionale
ovvero in base  ai  criteri  di  cui  al  presente  decreto  se  piu'
favorevoli.