Art. 2.
  Per   ciascun  ambito  territoriale  debbono  essere  nominati  dal
concessionario  uno  o  piu'  collettori  che  hanno   l'obbligo   di
iscriversi nell'albo dei collettori.
  Tale   obbligo  permane  anche  quando  interviene  cambiamento  di
gestione non dovuto a provvedimento di decadenza o di revoca,  ed  il
concessionario deve completare ai sensi dell'art. 41, primo comma del
citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  43,  entrate
iscritte  nei ruoli di qualsiasi specie interamente scaduti prima del
cambiamento di  gestione,  avvalendosi  ai  sensi  dell'art.  63  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
della procedura coattiva di cui  agli  articoli  45  e  seguenti  del
citato decreto presidenziale.