Art. 6. L'elenco degli idonei e' approvato con decreto del Ministro delle finanze ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A domanda, gli idonei possono conseguire l'iscrizione all'albo di categorie in qualsiasi tempo. Se la domanda e' presentata dopo oltre due mesi dalla pubblicazione dell'elenco degli idonei nella Gazzetta Ufficiale deve essere corredata dai certificati scaduti di validita'. Alla domanda deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa prescritta.