Art. 6.
  L'elenco  degli  idonei e' approvato con decreto del Ministro delle
finanze ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A
domanda,  gli  idonei  possono  conseguire  l'iscrizione  all'albo di
categorie in qualsiasi tempo.
  Se la domanda e' presentata dopo oltre due mesi dalla pubblicazione
dell'elenco  degli  idonei  nella  Gazzetta  Ufficiale  deve   essere
corredata dai certificati scaduti di validita'.
  Alla  domanda deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento
della tassa di concessione governativa prescritta.