Art. 11.
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si  applicano ai
rapporti concessori instaurati con atti aventi  efficacia  decorrente
da  data  anteriore  al  1›  gennaio  1989;  esse  non  si applicano,
altresi', ai rapporti concessori instaurati in base a pubblica gara o
licitazione  privata, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 37
del  codice  della  navigazione,  fino  alla  scadenza   del   titolo
concessorio.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 19 luglio 1989
                                Il Ministro della marina mercantile
                                               VIZZINI
Il Ministro delle finanze
       FORMICA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 novembre 1989
Registro n. 12 Marina mercantile, foglio n. 209