Art. 11. 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai rapporti concessori instaurati con atti aventi efficacia decorrente da data anteriore al 1 gennaio 1989; esse non si applicano, altresi', ai rapporti concessori instaurati in base a pubblica gara o licitazione privata, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 37 del codice della navigazione, fino alla scadenza del titolo concessorio. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 19 luglio 1989 Il Ministro della marina mercantile VIZZINI Il Ministro delle finanze FORMICA Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 novembre 1989 Registro n. 12 Marina mercantile, foglio n. 209