Art. 11.
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai
rapporti concessori instaurati con atti aventi efficacia decorrente
da data anteriore al 1 gennaio 1989; esse non si applicano,
altresi', ai rapporti concessori instaurati in base a pubblica gara o
licitazione privata, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 37
del codice della navigazione, fino alla scadenza del titolo
concessorio.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, addi' 19 luglio 1989
Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI
Il Ministro delle finanze
FORMICA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 novembre 1989
Registro n. 12 Marina mercantile, foglio n. 209