Art. 2. 1. I canoni annui per le concessioni relative alle utilizzazioni di pertinenze demaniali marittime di cui all'art. 29 del codice della navigazione sono determinati in L. 3.600 per ogni metro quadrato di superficie occupata dal bene pertinenziale, cui vanno aggiunte L. 6.000 per ogni metro cubo del volume dello stesso per la parte posta a quota superiore o inferiore ai metri 2,7 rispetto al piano di campagna, fino al raggiungimento della misura massima corrispondente a L. 20.000 per ogni metro quadrato della superficie sulla quale insiste l'impianto. 2. Nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, la misura del canone, per la parte relativa al volume e per le annualita' stabilite dall'autorita' marittima in relazione all'entita' dell'investimento, e' ridotta fino alla meta' della misura normale con le modalita' previste dal successivo art. 5. 3. Analoga riduzione sara' accordata nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione.