Art. 2.
  1. I canoni annui per le concessioni relative alle utilizzazioni di
pertinenze demaniali marittime di cui all'art. 29  del  codice  della
navigazione  sono  determinati in L. 3.600 per ogni metro quadrato di
superficie occupata dal bene pertinenziale,  cui  vanno  aggiunte  L.
6.000  per ogni metro cubo del volume dello stesso per la parte posta
a quota superiore o inferiore ai  metri  2,7  rispetto  al  piano  di
campagna,  fino al raggiungimento della misura massima corrispondente
a L. 20.000 per ogni metro  quadrato  della  superficie  sulla  quale
insiste l'impianto.
  2.  Nel  caso  in  cui  il  concessionario  assuma  l'obbligo o sia
autorizzato ad effettuare lavori di  straordinaria  manutenzione  del
bene  pertinenziale,  la  misura del canone, per la parte relativa al
volume e per le  annualita'  stabilite  dall'autorita'  marittima  in
relazione  all'entita'  dell'investimento, e' ridotta fino alla meta'
della misura normale con le modalita' previste dal successivo art. 5.
  3.  Analoga  riduzione  sara'  accordata  nei  casi  previsti dagli
articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione.