Art. 4.
  1. La misura del canone relativo alle aree ed agli specchi d'acqua,
per i quali il concessionario  non  abbia  un  diritto  esclusivo  di
godimento  o  per  i  quali  il  diritto  di  godimento  sia limitato
all'esercizio di una specifica attivita' che non escluda l'uso comune
o  altre  possibili  fruizioni  consentite da leggi o regolamenti, e'
determinata  in  misura  pari  alla  meta'  di  quella  prevista  dai
precedenti articoli.