Art. 4. 1. La misura del canone relativo alle aree ed agli specchi d'acqua, per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento o per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attivita' che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, e' determinata in misura pari alla meta' di quella prevista dai precedenti articoli.