Art. 5.
  1.  Le  misure  dei  canoni  fissate  dalle precedenti disposizioni
possono essere ridotte fino alla meta' in presenza di eventi  dannosi
di  eccezionale  gravita' che comportino la riduzione della capacita'
di utilizzazione della concessione. Tali riduzioni  sono  autorizzate
con  provvedimento  del Ministro della marina mercantile, di concerto
con il Ministro delle finanze.