Art. 6.
  1.  I  canoni  annui  per  le  concessioni  di cui al secondo comma
dell'art. 39 del codice della navigazione e all'art. 37 del  relativo
regolamento  di  esecuzione, dell'art. 48 del testo unico delle leggi
sulla pesca approvato con regio-decreto  8  ottobre  1931,  n.  1604,
quelli  relativi  ai  cantieri  navali  di  cui  all'art. 2 del regio
decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, e successive modificazioni ed
integrazioni,   nonche'  quelli  comunque  concernenti  attivita'  di
costruzione, manutenzione, riparazione  e  demolizione  di  mezzi  di
trasporto  aerei  e  navali,  sono  determinati  in misura pari ad un
decimo del canone normale previsto dai precedenti articoli:  per  gli
specchi  acquei  tale  misura  e' determinata in un cinquantesimo del
predetto canone normale.