Art. 6. 1. I canoni annui per le concessioni di cui al secondo comma dell'art. 39 del codice della navigazione e all'art. 37 del relativo regolamento di esecuzione, dell'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio-decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, quelli relativi ai cantieri navali di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli comunque concernenti attivita' di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, sono determinati in misura pari ad un decimo del canone normale previsto dai precedenti articoli: per gli specchi acquei tale misura e' determinata in un cinquantesimo del predetto canone normale.