Art. 3.
  1.  I  requisiti  di  cui  all'art.  1,  in  quanto applicabili, si
estendono alle strutture per soggetti non autosufficienti.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 22 dicembre 1989
                           Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                         ANDREOTTI
Il Ministro della sanita'
       DE LORENZO