Art. 3. 1. I requisiti di cui all'art. 1, in quanto applicabili, si estendono alle strutture per soggetti non autosufficienti. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 22 dicembre 1989 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro della sanita' DE LORENZO