Art. 2. L'art. 355, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' sostituito dal seguente articolo: Scuola di specializzazione in chimica nucleare Art. 355. - E' istituita presso l'Universita' di Padova la scuola di specializzazione in chimica nucleare. La scuola ha lo scopo di promuovere la preparazione scientifico-tecnica di personale esperto qualificato in radioprotezione e di personale specializzato da destinare a compiti di ricerca e sviluppo della chimica nucleare pura e applicata nei settori dell'Universita', delle pubbliche amministrazioni, dell'industria chimica, energetica e farmaceutica, del controllo ecologico, della strumentazione di avanguardia che utilizza radioisotopi. La scuola rilascia il titolo di specialista in chimica nucleare. La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede un totale di quattrocento ore di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti di venti per anno, per un totale di quaranta. Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola le facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e di medicina e chirurgia nonche' dipartimenti, istituti e centri dell'Universita' di Padova che abbiano competenze e disponibilita' nel settore nucleare. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutiche, fisica, ingegneria chimica e ingegneria nucleare. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Le materie di insegnamento tutte annuali sono le seguenti: 1 Anno: chimica nucleare generale; tecniche di preparazione di radioisotopi e di composti marcati, con esercitazioni; tecniche di misure e di separazioni di miscele isotopiche; tecnica di misura delle radiazioni, con esercitazioni; chimica delle radiazioni con esercitazioni; radioprotezione in campo nucleare e medico; insegnamento opzionale; insegnamento opzionale. 2 Anno: chimica nucleare applicata con esercitazioni; chimica del reattore nucleare; giacimenti e metallurgia nucleare; tecniche dei bombardamenti nucleari, con esercitazioni; applicazioni degli isotopi, con esercitazioni; legislazione nucleare; insegnamento opzionale; insegnamento opzionale. Sono insegnamenti opzionali: tecniche degli atomi caldi; tecniche di misura di isotopi stabili, con esercitazioni; datazione con metodi nucleari con esercitazioni; chimica analitica isotopica; misure chimico-fisiche con radioisotopi; radiosintesi di composti inorganici con esercitazioni; radiosintesi di composti organici con esercitazioni; tecniche di preparazione di radiofarmaci con esercitazioni; fisica tecnica applicata alla chimica nucleare. All'inizio di ciacun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali, che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, e l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari. I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche. Sono inoltre previsti seminari di esperti del settore e visite di studio ad attrezzature ed impianti nucleari. Per lo svolgimento delle attivita' didattiche e delle esercitazioni, la scuola puo' avvalersi oltre che delle strutture universitarie anche di quelle di enti di ricerca specializzati, nonche' di industrie nel settore. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, e' autorizzata ad accettare contributi e a stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82. Padova, addi' 2 ottobre 1989 Il rettore: BONSEMBIANTE