Art. 2.
  L'art.  355, con il conseguente spostamento della numerazione degli
articoli successivi, e' sostituito dal seguente articolo:
            Scuola di specializzazione in chimica nucleare
  Art.  355.  - E' istituita presso l'Universita' di Padova la scuola
di specializzazione in chimica nucleare.
  La   scuola   ha   lo   scopo   di   promuovere   la   preparazione
scientifico-tecnica   di    personale    esperto    qualificato    in
radioprotezione  e  di personale specializzato da destinare a compiti
di ricerca e sviluppo della chimica nucleare  pura  e  applicata  nei
settori    dell'Universita',    delle    pubbliche   amministrazioni,
dell'industria chimica,  energetica  e  farmaceutica,  del  controllo
ecologico,   della   strumentazione   di   avanguardia  che  utilizza
radioisotopi.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in chimica nucleare.
  La scuola ha la durata di due anni.
  Ciascun  anno  di  corso  prevede  un totale di quattrocento ore di
lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare un numero massimo di iscritti di venti  per  anno,
per un totale di quaranta.
  Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della
scuola le facolta' di scienze matematiche, fisiche e  naturali  e  di
medicina   e   chirurgia  nonche'  dipartimenti,  istituti  e  centri
dell'Universita' di Padova che abbiano  competenze  e  disponibilita'
nel settore nucleare.
  Sono  ammessi  al  concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i
laureati  in  chimica,  chimica  industriale,  chimica  e  tecnologia
farmaceutiche, fisica, ingegneria chimica e ingegneria nucleare.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo conseguito presso universita'
straniere  e  che  sia  equipollente ai sensi dell'art. 332 del testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592.
  Le materie di insegnamento tutte annuali sono le seguenti:
  1› Anno:
   chimica nucleare generale;
   tecniche  di  preparazione  di radioisotopi e di composti marcati,
con esercitazioni;
   tecniche di misure e di separazioni di miscele isotopiche;
   tecnica di misura delle radiazioni, con esercitazioni;
   chimica delle radiazioni con esercitazioni;
   radioprotezione in campo nucleare e medico;
   insegnamento opzionale;
   insegnamento opzionale.
  2› Anno:
   chimica nucleare applicata con esercitazioni;
   chimica del reattore nucleare;
   giacimenti e metallurgia nucleare;
   tecniche dei bombardamenti nucleari, con esercitazioni;
   applicazioni degli isotopi, con esercitazioni;
   legislazione nucleare;
   insegnamento opzionale;
   insegnamento opzionale.
  Sono insegnamenti opzionali:
   tecniche degli atomi caldi;
   tecniche di misura di isotopi stabili, con esercitazioni;
   datazione con metodi nucleari con esercitazioni;
   chimica analitica isotopica;
   misure chimico-fisiche con radioisotopi;
   radiosintesi di composti inorganici con esercitazioni;
   radiosintesi di composti organici con esercitazioni;
   tecniche di preparazione di radiofarmaci con esercitazioni;
   fisica tecnica applicata alla chimica nucleare.
  All'inizio  di  ciacun  anno  di  corso gli specializzandi dovranno
concordare  con  il  consiglio  della  scuola  la  scelta  dei  corsi
opzionali,  che  dovranno  costituire  orientamento all'interno della
specializzazione, e l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara'
svolta  sotto  la  guida  di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle  lezioni teoriche e alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione, svolta  all'estero  in  laboratori  universitari  o
extrauniversitari.
  I  corsi  sono  integrati  da  esercitazioni pratiche. Sono inoltre
previsti seminari di esperti  del  settore  e  visite  di  studio  ad
attrezzature ed impianti nucleari. Per lo svolgimento delle attivita'
didattiche e delle esercitazioni, la scuola puo' avvalersi oltre  che
delle  strutture  universitarie  anche  di  quelle di enti di ricerca
specializzati, nonche' di industrie nel settore.
  L'Universita',   su   proposta   del  consiglio  della  scuola,  e'
autorizzata ad accettare contributi e  a  stabilire  convenzioni  con
enti  pubblici  e  privati,  con  finalita'  di sovvenzionamento e di
utilizzazione di  strutture  extrauniversitarie  per  lo  svolgimento
delle  attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  382/80  e  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 162/82.
   Padova, addi' 2 ottobre 1989
                                             Il rettore: BONSEMBIANTE