Art. 10. 
                           Specializzazioni 
  1. Le guide alpine-maestri  di  alpinismo  e  gli  aspiranti  guida
possono  conseguire,  mediante  frequenza  di   appositi   corsi   di
formazione organizzati  dal  collegio  nazionale  delle  guide  e  il
superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni: 
    a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio; 
    b) speleologia; 
    c) altre specializzazioni eventualmente  definite  dal  direttivo
del collegio nazionale delle guide. 
  2. Contenuti e modalita' dei corsi e degli esami sono stabiliti dal
direttivo del collegio nazionale delle guide. 
  3. La legge regionale, nel disciplinare  la  professione  di  guida
speleologica, di cui al decimo comma dell'articolo 11 della legge  17
maggio 1983, n. 217, ammette all'esercizio di tale professione  anche
le guide alpine-maestri  di  alpinismo  e  gli  aspiranti  guida  che
abbiano conseguito  la  specializzazione  in  speleologia  e  abbiano
superato  gli  accertamenti  di  specifica  idoneita'   professionale
previsti dalla medesima legge regionale. 
 
          Nota all'articolo 10, comma 3:
             Il  testo  dell'art.  11  della  legge n. 217/1983 e' il
          seguente:
             "Art.   11   (Attivita'  professionali).  -  Le  regioni
          accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni  di
          guida   turistica,   interprete  turistico,  accompagnatore
          turistico  o  corriere,  organizzatore   professionale   di
          congressi,   istruttore  nautico,  maestro  di  sci,  guida
          alpina, aspirante guida alpina o  portatore  alpino,  guida
          speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione
          attinente al turismo.
             E'  guida  turistica  chi,  per  professione, accompagna
          persone singole o gruppi di persone nelle visite  ad  opere
          d'arte,   a   musei,  a  gallerie,  a  scavi  archeologici,
          illustrando    le    attrattive    storiche,    artistiche,
          monumentali, paesaggistiche e naturali.
             E'  interprete turistico chi, per professione, presta la
          propria  opera  di  traduzione  nell'assistenza  a  turisti
          stranieri.
             E'   accompagnatore   turistico   o  corriere  chi,  per
          professione, accompagna persone singole o gruppi di persone
          nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero,
          fornisce elementi  significativi  e  notizie  di  interesse
          turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di
          competenza delle  guide,  quale  individuato  dal  presente
          articolo.
             E' organizzatore congressuale chi per professione svolge
          la  propria  opera  nella  organizzazione  di   iniziative,
          simposi o manifestazioni congressuali.
             E'  istruttore  nautico  chi, per professione, insegna a
          persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto  o
          di attivita' nautiche.
             E'  maestro  di  sci  chi,  per  professione,  insegna a
          persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci.
             E' guida alpina chi, per professione, accompagna singole
          persone o gruppi di persone  in  scalate  o  gite  in  alta
          montagna.
             E'  aspirante  guida  alpina o portatore alpino chi, per
          professione, accompagna singole persone o gruppi di persone
          in  ascensioni di difficolta' non superiore al terzo grado;
          in ascensioni superiori puo' fungere da capo  cordata  solo
          se assieme a guida alpina.
             E'  guida  speleologica chi, per professione, accompagna
          persone singole o gruppi di persone nella  esplorazione  di
          grotte e cavita' naturali.
             E'  animatore  turistico chi, per professione, organizza
          il  tempo  libero  di  gruppi  di  turisti  con   attivita'
          ricreative, sportive, culturali.
             In  particolare,  le  regioni  dovranno accertare per le
          guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o piu'
          lingue  straniere,  una conoscenza approfondita delle opere
          d'arte,  dei  monumenti,  dei  beni   archeologici,   delle
          bellezze  naturali,  o  comunque  delle  risorse ambientali
          della  localita'  in  cui  dovra'  essere   esercitata   la
          professione;  per i corrieri adeguate conoscenze in materia
          di geografia turistica,  nonche'  dei  regolamenti  per  le
          comunicazioni   ed   i   trasporti   e  sull'organizzazione
          turistica;  per  i  maestri  di   sci,   guide   alpine   e
          speleologiche,  istruttori  di  alpinismo  e di sci alpino,
          adeguate capacita' professionali in sede  tecnico-operativa
          accertate  alla stregua dei criteri didattici elaborati per
          i vari gradi di professionalita'  dai  competenti  enti  ed
          associazioni  nazionali; per gli organizzatori congressuali
          la conoscenza di due  lingue  straniere  ed  un  comprovato
          tirocinio   nelle   attivita'   congressuali   a  carattere
          nazionale ed internazionale.
             Per  l'esercizio  delle suddette professioni i cittadini
          appartenenti ai Paesi membri della CEE  sono  equiparati  a
          quelli italiani, a condizioni di reciprocita'.
             Spetta  altresi'  alle  leggi  regionali di disciplinare
          l'attivita' non professionale di  coloro  che  svolgono  le
          attivita'  di  cui ai commi precedenti a favore dei soci ed
          assistiti degli enti ed organismi di carattere  associativo
          di  cui all'articolo 10 che operano nel settore del turismo
          e del tempo libero".