Art. 11. 
                      Doveri della guida alpina 
  1. Le guide alpine-maestri  di  alpinismo  e  gli  aspiranti  guida
iscritti negli  albi  professionali  sono  tenuti  ad  esercitare  la
professione con dignita'  e  correttezza,  conformemente  alle  norme
della deontologia professionale. 
  2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida
iscritti negli albi sono tenuti, in caso di infortuni in  montagna  o
comunque di pericolo  per  alpinisti,  escursionisti  o  sciatori,  a
prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni
di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni
di massima sicurezza per i propri clienti. 
  3.  L'esercizio  della  professione  di  guida  alpina-maestro   di
alpinismo e di aspirante guida  non  e'  incompatibile  con  impieghi
pubblici o privati, ne' con l'esercizio di altre attivita' di  lavoro
autonomo.