Art. 12. 
                        Tariffe professionali 
 
  1.  Le  tariffe  per  le  prestazioni  professionali  delle   guide
alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida,  sono  stabilite
dalla competente autorita' della regione, sentito  il  direttivo  del
collegio regionale delle guide, nel  rispetto  della  tariffa  minima
giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide, ed  approvata
dal Ministro del turismo e dello spettacolo.